Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 25345 del 2 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento espropriativo può essere assolto, senza necessità di specifica motivazione, con ricorso alla comunicazione collettiva mediante pubblico avviso quando il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, dovendosi presumere in tal caso, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 327 del 2001, che la comunicazione individuale sarebbe eccessivamente gravosa; a tal fine, deve ritenersi idoneo il riferimento ad un determinato foglio della mappa catastale, senza elencazione delle singole particelle, quando i destinatari dell'avviso sono tutti proprietari di fondi che sono rappresentati in quel foglio.

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