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Articolo 69 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Dispositivo dell'art. 69 TUEL

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Massime relative all'art. 69 TUEL

Cass. civ. n. 24021/2010

Il consigliere comunale dichiarato decaduto dal Consiglio comunale per il verificarsi di una causa di incompatibilità, deve proporre il ricorso previsto dall'art. 69, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 nei confronti del soggetto che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera consiliare e non anche nei confronti del comune, atteso che in detta controversia il g.o. non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consiglio, né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Ne consegue che, non potendo il comune prospettare un interesse ad intervenire legato alla tutela della legittimità del provvedimento amministrativo e della correttezza dell'attività amministrativa che si paventano suscettibili di essere lese dall'eventuale dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità - profili tutelabili innanzi al g.a. - il suo intervento nel giudizio è inammissibile.

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