Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24021 del 26 novembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale o provinciale, prevista dall'art. 60 comma 1 n. 2 D.Lgs. n. 267 del 2000 per i funzionari di p.s., riguarda soltanto gli ufficiali di grado superiore delle forze armate e i funzionari (dirigenti o no) di polizia, cioè una categoria di fascia elevata, contraddistinta dal titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, non estensibile ai sottoufficiali subordinati (nella specie, maresciallo capo).

(massima n. 2)

Il consigliere comunale dichiarato decaduto dal Consiglio comunale per il verificarsi di una causa di incompatibilità, deve proporre il ricorso previsto dall'art. 69, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 2000 nei confronti del soggetto che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera consiliare e non anche nei confronti del comune, atteso che in detta controversia il g.o. non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto del consiglio, né esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. Ne consegue che, non potendo il comune prospettare un interesse ad intervenire legato alla tutela della legittimità del provvedimento amministrativo e della correttezza dell'attività amministrativa che si paventano suscettibili di essere lese dall'eventuale dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità - profili tutelabili innanzi al g.a. - il suo intervento nel giudizio è inammissibile.

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