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Articolo 64 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

Dispositivo dell'art. 64 TUEL

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 64 TUEL

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A. O. chiede
martedì 08/11/2022 - Sardegna
“L’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di XXX, che ha una popolazione di poco inferiore ai cinquemila abitanti, è un geometra libero professionista, il quale ha sempre esercitato e continua ad esercitare tranquillamente nel Paese che amministra senza alcuna limitazione.
L’assessore ha replicato ai rappresentanti della minoranza in Consiglio comunale, che l’hanno contestato per il lavoro che svolge nel proprio Comune nel settore dell’edilizia privata, affermando che ciò è lecito, in quanto la sua delega non riguarda l’edilizia e/o l’urbanistica, ma solo i Lavori Pubblici e il Patrimonio. Quindi, ha concluso, rigettando le accuse, che la sua condotta non configura alcuna attività illecita, né comporta conflitto di interessi.
Chi ha ragione?
Vorrei conoscere il Vostro parere in merito.
Saluti cordiali”
Consulenza legale i 14/11/2022
Al fine di poter stabilire se sussista un’incompatibilità tra la carica di Assessore con delega ai Lavori Pubblici e al Patrimonio e lo svolgimento dell’attività professionale di Geometra all’interno del medesimo Comune amministrato occorre partire dalla disciplina contenuta nel Testo unico degli enti locali ed, in particolare, per risolvere il quesito andranno analizzati gli articoli del Titolo III relativi alle ipotesi incompatibilità e del Capo IV del medesimo titolo concernente lo status degli amministratori locali.

Ai sensi del primo comma dell’art. art. 64 del T.U.E.L., la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere mentre l’art. art. 65 del T.U.E.L. prevede l’incompatibilità tra la carica di assessore di un Comune o di una Provincia, compresi nel territorio di una Regione, con quella di consigliere regionale.
L’art. art. 66 del T.U.E.L. stabilisce, inoltre, l’incompatibilità della carica di assessore con quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
Tali norme, quindi, sono dirette ad assicurare che la funzione degli amministratori pubblici sia svolta nel rispetto del principio di imparzialità, previsto dall’art. art. 97 Cost., che verrebbe leso nell’ipotesi in cui l’assessore fosse portatore di un interesse proprio ed incompatibile con l’esercizio della funzione.

Ciò che rileva, ad ogni modo, è che il TUEL, nelle predette norme relative all’incompatibilità, non prevede alcuna disposizione specifica che vieti all’assessore di continuare a svolgere una libera professione nello stesso territorio del Comune da lui amministrato.

Tuttavia, passando ad esaminare gli articoli del Capo IV del TUEL concernenti i doveri e lo status giuridico degli amministratori locali, ivi compresi gli assessori, si rinviene all’art. 78 una disposizione che disciplina degli specifici doveri di astensione.
Tale articolo stabilisce, al comma 2, che gli amministratori locali “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
La norma, quindi, accanto al dovere generale di astensione in presenza di interessi confliggenti, prevede un obbligo di astensione specifico in relazione all’adozione di atti a portata generale, dovendo l’amministratore astenersi dal prender parte alle deliberazioni consiliari solo quando sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e un interesso proprio.

Al comma 3 del medesimo articolo ritroviamo, invece, la chiave di volta del quesito in esame laddove si prevede che “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.
L’articolo soprarichiamato, rubricato “Doveri e condizione giuridica” disciplina, quindi, diversamente dalle disposizioni relative all’incompatibilità, l’attività privata dei titolari di uffici pubblici prevedendo che, al fine di prevenire eventuali conflitti tra l’interesse privato e il preminente interesse pubblico da perseguire nell’amministrazione dell’ente locale, gli amministratori locali debbano astenersi dallo svolgere attività privata anche solo potenzialmente confliggente con il principio di imparzialità e buon andamento.

Quanto alla portata soggettiva del dovere di astensione, la giurisprudenza, nel chiarire la finalità di detta disciplina, ha avuto modo di precisare come “Tale obbligo di astensione - diretto non solo ad evitare che il professionista tragga vantaggio nella sua attività professionale dal mandato pubblico rivestito, ma anche a precludere, per ragioni di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione dell’ente territoriale, che l’esercizio delle funzioni collegate a tale mandato sia sviato dall’interesse personale dell’amministratore - grava sui componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale rientrano […] gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici” (ex multis Cass. Civ., sezione II, sentenza n. 14764 del 19 luglio 2016).
Orbene, è indubbio che nel caso di specie si rientri nell’ambito del dovere di astensione previsto dall’art. 78, comma 3, del TUEL posto che ci viene riferito che l’assessore, con delega, oltre che al patrimonio, anche ai lavori pubblici, svolge la professione di Geometra, e dunque attività privata professionale in materia di edilizia privata e pubblica, proprio all’interno del Comune da lui amministrato.

Quanto alle conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di astensione, è opportuno precisare che, come anche chiarito da un parere del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2021, essa non comporta la decadenza degli amministratori dalla carica elettiva ricoperta non essendo, la fattispecie in esame, riconducibile alle cause di incompatibilità tassativamente individuate dalla legge ma che la violazione dell’obbligo rileva, al più, sotto il profilo della legittimità degli atti adottati dal Comune e della responsabilità deontologica e professionale.
Infatti, in aggiunta alla disciplina contenuta nel TUEL, i Geometri, in quanto appartenenti ad un ordine professionale, hanno l’obbligo di rispettare il Codice Deontologico, che all’articolo 8 prevede “il Geometra deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria” e all’art. 27 dispone che la violazione delle prescrizioni in esso contenute è passibile di sanzioni disciplinari.
Infine, è ben possibile che anche all’interno dello Statuto Comunale si rinvengano degli obblighi di astensione diversi o anche solo meramente confermativi di quelli già contenuti nel TUEL ai quali la condotta dell’assessore dovrà conformarsi.

In risposta, quindi, al quesito proposto, si può affermare che non sussiste un’ipotesi di incompatibilità tra la carica di assessore con delega anche ai lavori pubblici e l’esercizio dell’attività professionale di Geometra ma grava, sull’assessore, l’obbligo di astensione dall’esercizio della predetta attività nel Comune da lui amministrato, come previsto dal comma 3 dell’articolo 78 del TUEL e che la violazione di detto obbligo potrebbe comportare, oltre che una responsabilità deontologica, anche l’illegittimità degli atti comunali approvati con la sua partecipazione.