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Articolo 58 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Cause ostative alla candidatura

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 58 TUEL

Articolo abrogato dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

  1. a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  2. b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) , 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
  3. c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
  4. d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  5. e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

  1. a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
  2. b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.]

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Consulenze legali
relative all'articolo 58 TUEL

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Pietro G. chiede
martedì 12/02/2019 - Basilicata
“sono un dipendente comunale in pensione, con qualifica di comandante P.L. Cat. D/6, titolare di Posizione organizzativa con retribuzione di posizione di €. 16.000,00 in quanto assegnato ad una gestione associata ex art, 30 Dlgs 267/2000. Dal 2013 non percepisco la retribuzione di risultato per inadempienze da parte del Comune dal quale dipendo e quale ente capofila nella gestione associata. Il diritto a percepire la retribuzione di risultato risiede, oltre che nella contrattazione di lavoro, anche nelle convenzioni sottoscritte dai comuni aderenti alla G.A. Il Comune ha tergiversato fino al mio collocamento in pensione (01/09/2017), ora mi chiede di esplicitare i motivi per cui accampo tale richiesta. Non posso attivare una causa civile altrimenti mi collocherei in posizione di incompatibilità a ricoprire cariche elettive nello stesso ente proprio perchè intendo candidarmi alle prossime elezioni comunali del 26 maggio prossimo, così ho predisposto un esposto alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti per attivare una procedura con risvolti penali e contabili. Chiedo un parere legale sulla fattibilità di tale procedura e se sussistono elementi che possano far presupporre una violazione per abuso d'ufficio e/o altro. Allego l'esposto”
Consulenza legale i 25/02/2019
Preliminarmente è bene osservare che la disciplina delle elezioni negli enti locali prevede tre diverse cause limitative del diritto e/o dell’esercizio del diritto di elettorato passivo:
  1. la incandidabilità di cui all’art. 58 del DLgs n. 267/2000;
  2. la ineleggibilità di cui al successivo art. 60; e
  3. la incompatibilità di cui all’art. 63.
La incandidabilità esclude in radice la possibilità di concorrere ad una carica elettiva o di mantenerla, esclude, cioè, il diritto di elettorato passivo e non soltanto l’esercizio dello stesso. L’art. 58, IV comma del DPR n. 267/2000 stabilisce, infatti, che l’elezione di un soggetto incandidabile è nulla, aggiungendo che l’organo che ha deliberato la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla.
La ineleggibilità esclude, invece, l’esercizio del diritto di elettorato passivo e, pur non comportando l’invalidità del procedimento elettorale, comporta la decadenza del candidato all’esito della procedura di contestazione di cui all’art. 69 del TUEL e, in caso di candidato Sindaco, lo scioglimento del consiglio, con necessità di nuove elezioni (art. 53, I comma).
L'incompatibilità investe la posizione dell'eletto e vieta di ricoprire la carica (cfr. l’art. 63, I comma).

Per quanto riguarda lo specifico quesito proposto, dobbiamo fare riferimento alle cause di incompatibilità.
Le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000.
Il quale prevede espressamente che: «Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: […]
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.
Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all’articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7.
Orbene, l’accertamento del diritto di percepire retribuzioni relative al rapporto di lavoro e, nello specifico, la retribuzione di risultato di cui al quesito, potrà esclusivamente essere accertato davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale territorialmente competente. Conseguenza di ciò, evidentemente, è il rischio di ricadere in una ipotesi di incompatibilità eventualmente il lavoratore volesse concorrere alla competizione elettorale per ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale e/o circoscrizionale.
A nulla vale, ai fini dell’accertamento del diritto alle proprie retribuzioni relative all’intercorso rapporto di lavoro, l’azione penale così come prospettata. Quest’ultima potrà essere utile soltanto all’accertamento di eventuali fattispecie di reato (ad es.abuso d’ufficio) non risolvendo affatto il problema delle retribuzioni eventualmente dovute al lavoratore.
In ordine alla specifica domanda, pertanto, bisogna osservare che, se la finalità dell’azione è quella di ottenere l’accertamento del diritto a percepire le retribuzioni, essa dovrà necessariamente essere proposta davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale competente.
Qualora, invece, la finalità fosse solo quella relativa all’accertamento di responsabilità amministrative e contabili, allora la competenza potrebbe essere quella del Tribunale Amministrativo o della Magistratura Contabile competente territorialmente ed, eventualmente, qualora fossero evidentemente presenti fattispecie attinenti responsabilità di carattere penale, anche la Procura della Repubblica.
Ad ogni buon conto, nel caso potesse essere provato in via documentale lo specifico credito vantato nei confronti del datore di lavoro, data la celerità del procedimento e confidando nella mancata opposizione da parte del Comune, potrebbe essere valutata l’opportunità di procedere, non con un Ricorso ordinario ex ar. 414 c.p.c., bensì con un ricorso per ingiunzione di pagamento (ex art. 633 e ss. c.p.c.) davanti al Tribunale del Lavoro competente territorialmente. Infatti, l’ingiunzione potrebbe essere ottenuta già precedentemente alla data delle elezioni amministrative e, in caso di mancata opposizione nei termini di legge (40 gg. dalla notifica) da parte del debitore ingiunto, la lite potrebbe essere non più pendente in caso di vittoria elettorale; pertanto non verserebbe nell’ipotesi del comma 1 n. 4 dell’art. 63 del D.lgs. 267/2000.