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Articolo 7 bis Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Sanzioni amministrative

Dispositivo dell'art. 7 bis TUEL

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa č individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Massime relative all'art. 7 bis TUEL

Cons. Stato n. 1469/2018

In relazione agli atti prodromici che devono essere adottati da altre Amministrazioni ovvero dagli enti locali o, in generale in relazione a procedimenti che devono essere gestiti dai detti enti, il controllo operato dal GSE ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimitā dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore. Una opposta conclusione porterebbe a ritenere che il GSE operi quale Amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l'ammissione alle tariffe incentivanti. Tale esegesi, non sostenuta da una disposizione espressa di legge (che avrebbe chiaramente indole eccezionale), risulterebbe oltretutto in contrasto con i valori e i principi presidiati dagli artt. 5 e 118 Cost. (cfr. ex plurimis e da ultimo Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 110; Cons. St., sez. IV, ordinanza 4 dicembre 2017, n. 5711). Il GSE, pertanto, si deve limitare a verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, commi 1 e 2, cit. e 4, co. 2, lett. c), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, l'esistenza del titolo autorizzativo, non potendo, invece, sindacare la legittimitā e conseguentemente l'efficacia dello stesso. Pertanto, qualora il GSE dubiti della legittimitā di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interloquire con quest'ultima, invitandola ad esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l'esito degli accertamenti effettuati (fattispecie relativa al diniego della qualifica IAFR opposto dal Gestore ad un impianto eolico sulla base di una presunta inidoneitā del titolo abilitativo utilizzato dall'impresa ai fini della realizzazione dell'impianto medesimo, sebbene regolarmente rilasciato dalla competente Amministrazione comunale).

Cass. civ. n. 7371/2009

La potestā sanzionatoria dei Comuni per la violazione delle norme contenute nei regolamenti comunali era prevista dall'art. 106 del testo unico approvato con R.D. n. 383 del 1934. A seguito dell'abrogazione di quest'ultimo compiuta dall'art. 274 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tale potestā č venuta meno - non potendosi ritenere mantenuta sulla base del mero rinvio alle norme dell'abrogato testo unico contenuto nell'art. 275 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - ed č stata nuovamente istituita con l'inserimento, compiuto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, dell'art. 7-bis nel D.Lgs. n. 267 del 2000; ne consegue che - in considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative - sono esenti da sanzione le violazioni commesse nel periodo successivo all'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934 e precedente l'entrata in vigore del citato art. 7-bis.

Cons. Stato n. 1305/2008

Nell'annullato regolamento del Comune di Roma, riguardante l'istituzione del cd. fascicolo del fabbricato, il dichiarato carattere obbligatorio della sua redazione non č contestabile sotto il profilo che alla declaratoria dell'obbligo non seguirebbe alcuna indicazione in ordine alle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, atteso che a norma dell'art. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'obbligo di generale osservanza degli atti regolamentari si accompagna la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di inosservanza.

Cass. pen. n. 7893/2007

L'inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice l'inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell'igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, in quanto l'omissione č in tal caso punita con la sanzione amministrativa dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile il reato, perché l'ordinanza sindacale non era stata emessa per motivi contingibili urgenti, in quanto era stata imposta la chiusura di un esercizio di ristorazione per la mancanza dell'autorizzazione sanitaria).

Cass. pen. n. 8040/2004

Le violazioni dei provvedimenti dell'autoritā comunale emanati in conformitā alle leggi ed ai regolamenti al di fuori delle situazioni che legittimano l'adozione delle ordinanze sindacali c.d. contingibili ed urgenti in materia di sanitā, igiene, edilizia e polizia locale - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumitā pubblica dei cittadini - costituiscono illeciti amministrativi, assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a 500 euro, come previsto dalla disposizione dell'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/ 2000.

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