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Articolo 35 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietą dello Stato o di enti pubblici

Dispositivo dell'art. 35 Testo unico edilizia

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

Spiegazione dell'art. 35 Testo unico edilizia

La norma in commento disciplina le sanzioni connesse alla realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità, su aree pubbliche.
Anche tali opere, infatti, sono regolate dalle stesse norme che disciplinano l’attività urbanistico-edilizia relativa agli interventi eseguiti su aree private.

L’ambito soggettivo di applicazione della norma è limitato ai soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 28 del Testo Unico, che riguarda gli abusi commessi da parte delle Amministrazioni statali, attribuendo la competenza sanzionatoria al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla Regione.
Pertanto, nel caso in cui il responsabile dell’abuso sia un'Amministrazione statale, il Comune ha soltanto il dovere di informare il Ministero e la Regione, che adotteranno i dovuti provvedimenti repressivi; quando, invece, la responsabilità dell’attività edilizia abusiva ricada su enti pubblici diversi da quelli statali o su privati (che possono essere sia titolari di una concessione sul bene pubblico, sia terzi estranei), il Comune ritorna ad essere pieno titolare dei propri poteri sanzionatori.

Anche in questo caso la sanzione è costituita dalla demolizione e dal ripristino dello stato dei luoghi, che –in caso di inerzia del responsabile- viene eseguita d’ufficio dal Comune a spese del soggetto che ha posto in essere l'abuso.
Non è, però, prevista l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in quanto essa causerebbe un depauperamento del patrimonio dello Stato o di un Ente pubblico a favore di un altro Ente pubblico (cioè il Comune).

La norma introduce un regime identico a quello delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso, anche per le opere che presentino una difformità solo parziale.
Tale scelta è stata criticata in dottrina, osservando che sarebbe stato opportuno prevedere, perlomeno per l’ipotesi connotata da minore gravità, la possibilità di mantenere manufatti che potrebbero rivelarsi utili nell’ottica del pubblico interesse.

Il terzo comma, infine, fa riferimento ai poteri generali di autotutela che la P.A. può esercitare sui propri beni.
Non è escluso, infatti, che la realizzazione di un’opera abusiva sotto il punto di vista urbanistico possa porsi in contrasto anche con i diversi interessi pubblici demandati alla cura dell’Amministrazione proprietaria.

Massime relative all'art. 35 Testo unico edilizia

Cons. Stato n. 2034/2019

Il presupposto essenziale affinché possa configurarsi l'acquisizione gratuita č la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge. Inoltre, l'effetto traslativo della proprietą avviene ipso iure e costituisce l'effetto automatico della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire. In coerenza con tale assunto, il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale.

Cons. Stato n. 4470/2013

L'indennizzo previsto dell'art. 936 Cod. civ. non spetta a colui che, commettendo reato, ha realizzato nel vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47 delle opere su suolo pubblico senza aver conseguito la relativa sanatoria, tenendo presente che l'applicazione dell'art. 14 della citata L. n. 47 del 1985 (ora art. 35 T.U. 6 giugno 2001 n. 380), il quale impone la demolizione dell'opera abusiva realizzata su suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Sindaco, esclude che l'Amministrazione proprietaria possa esercitare la scelta della ritenzione dell'incorporazione, cosģ come prevista, per le ipotesi di costruzioni non abusive, nell'art. 936 comma 2 Cod. civ.

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