Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4470 del 9 settembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, tenendo presente che ciò che appare necessario è che al privato sia data la possibilità di partecipare a quelle attività di rilevamento fattuale che preludono alla valutazione circa l'adozione dell'ordine in parola.

(massima n. 2)

L'indennizzo previsto dell'art. 936 Cod. civ. non spetta a colui che, commettendo reato, ha realizzato nel vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47 delle opere su suolo pubblico senza aver conseguito la relativa sanatoria, tenendo presente che l'applicazione dell'art. 14 della citata L. n. 47 del 1985 (ora art. 35 T.U. 6 giugno 2001 n. 380), il quale impone la demolizione dell'opera abusiva realizzata su suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Sindaco, esclude che l'Amministrazione proprietaria possa esercitare la scelta della ritenzione dell'incorporazione, così come prevista, per le ipotesi di costruzioni non abusive, nell'art. 936 comma 2 Cod. civ.

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