(massima n. 2)
            L'indennizzo  previsto  dell'art.  936  Cod.  civ.  non spetta a colui che, commettendo reato, ha realizzato nel vigore  della  L.  28  febbraio  1985  n.  47  delle  opere  su suolo  pubblico  senza aver  conseguito  la  relativa sanatoria, tenendo presente che l'applicazione dell'art. 14 della citata L. n. 47 del 1985 (ora art. 35 T.U. 6 giugno  2001  n.  380), il  quale impone  la  demolizione dell'opera  abusiva  realizzata  su  suolo  pubblico  e  il ripristino dello stato dei luoghi ad opera del Sindaco, esclude  che  l'Amministrazione  proprietaria  possa esercitare  la  scelta  della  ritenzione  dell'incorporazione, così  come  prevista,  per  le  ipotesi  di  costruzioni  non abusive, nell'art. 936 comma 2 Cod. civ.