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Articolo 125 octies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Sconfinamento

Dispositivo dell'art. 125 octies Testo unico bancario

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilitą che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

  1. a) lo sconfinamento;
  2. b) l'importo interessato;
  3. c) il tasso debitore;
  4. d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d'Italia, in conformitą alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:

  1. a) al termine di invio della comunicazione;
  2. b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

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