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Articolo 124.1 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata

Dispositivo dell'art. 124.1 Testo unico bancario

1. (1)È vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.

2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.

3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.

4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120 octiesdecies.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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