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Articolo 125 octies 1 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento

Dispositivo dell'art. 125 octies 1 Testo unico bancario

1. (1)Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125 quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.

2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 2, lettera q) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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