1. (1)I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120 quinquiesdecies e 125 decies, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.
3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.
4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:
- a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
- c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo;
- d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.






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