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Articolo 117 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Contratti

Dispositivo dell'art. 117 Testo unico bancario

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

  1. a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
  2. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 117 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alberto B. chiede
giovedì 30/01/2020 - Lombardia
“Il 29/06/2017 è stato sottoscritto un contratto di finanziamento concesso da una banca con garanzia 662/96, l’operazione era stata seguita da una società di consulenza che ha canalizzato l’operazione su un istituto con cui la richiedente in precedenza non aveva rapporti attivi. All’atto della sottoscrizione del finanziamento nel contratto sono stati indicati i costi di spettanza della banca ( istruttoria, imposta sostitutiva ed incasso rata) nulla , nel contratto bancario, è stato riportato circa le commissioni da riconoscere alla società di consulenza/mediazione.
Successivamente in data 30/06/2017 è stata emessa una fattura a carico della società finanziata da parte della società di mediazione creditizia con dicitura “consulenza 662/96)”, fattura che è stata saldata.
Nessun contratto di consulenza è stato firmato, è stata richiesta eventuale copia per due volte via pec alla società di mediazione senza riceverne risposta .
Nella comunicazione 16/17 del marzo 2017 e seguenti dell’OAM si precisa che le spese di mediazione ( o consulenza prestata da mediatori creditizi come nel caso) devono essere inserite nel calcolo del TAEG e i costi inseriti nel contratto.
Seppure le ultime indicazioni giurisprudenziali ( Tribunale di Milano con la sentenza n. 11715 pubblicata in data 17/12/2019) indichino che l’errata indicazione dell’ISC non comporti la nullità della clausola relativa agli interessi, nel caso di specie oltre ad avere un TAEG/ISC errato non sono indicati correttamente i costi come previsti al comma 4 del art.117 del TUB.
E’ possibile secondo Voi richiedere il rimborso della fattura per “consulenza” ed il ricalcolo del finanziamento al tasso dei BOT ?

p.s. La società finanziata non ha preso contatti diretti con la banca finanziatrice ( a prova si possono portare diversi scambi via mail ) ma la “messa in relazione” è stata fatta dalla società di mediazione. La Banca quindi aveva piena consapevolezza che la finanziata si era rivolta a mediatori creditizi.”
Consulenza legale i 06/02/2020
Prima di rispondere al quesito, occorre fare una breve premessa sula disciplina che può venire in rilevo nel caso di specie.

Le “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia , alla Sezione VIII “Mediatori Creditizi”, nel richiamare l’applicabilità ai mediatori creditizi della Sezione II delle medesime Disposizioni, ovvero quella relativa alla Pubblicità ed informazione precontrattuale, statuiscono che “nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell’ISC (o del TAEG) richiedano linclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a comunicare allintermediario il costo complessivo dellattività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell’indicatore”.

Ebbene, le Istruzioni della Banca d’Italia del luglio 2016 prevedono che nel calcolo del TEG si debba tener conto anche del costo dell’attività di mediazione sostenuto dal cliente e che, nell’ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente.

Ciò premesso, e venendo alla risposta al quesito, si evidenzia quanto segue.

In merito alla prima parte del quesito, ovvero la possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato al mediatore, pare difficile sostenere tale ipotesi, atteso che l’attività di mediazione, per come è stata anche ricostruita la vicenda, effettivamente è stata svolta dal mediatore e, pertanto, i compensi sono dovuti a quest’ultimo.

Per quanto concerne, invece, la seconda parte del quesito, si evidenzia come la mancata indicazione del costo di mediazione potrebbe incidere sul calcolo del TAEG e quindi sul requisito della determinatezza del tasso di interesse ex art. 117 a pena di nullità.

Infatti, ai sensi dell’art. art. 125 novies del T.U. bancario è previsto che “l’intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR”.

Se come previsto dalla menzionata norma è necessario che il mediatore comunichi l’importo del proprio compenso al soggetto finanziatore ai fini del calcolo del TAEG, il non aver tenuto conto da parte del soggetto finanziatore di tale compenso potrebbe provocare la nullità della clausola determinativa degli interessi, a causa dell’indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento, con applicabilità del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, VII comma, TUB.

LUCIANO Q. chiede
lunedì 04/12/2017 - Lazio
“Se il tasso d'interesse debitore non è indicato in contratto si applica il tasso legae?
Se il tasso applicato supera il tasso contrattuale si applia comunque il tasso contrattuale?”
Consulenza legale i 14/12/2017
Quello a cui ci si intende riferire si presume che sia un contratto di finanziamento, sia esso mutuo, finanziamento ad una impresa, credito personale, contratto di leasing o qualunque altra forma di credito che preveda il rimborso secondo un piano rateale.

Per cercare di capire come funziona il calcolo del tasso degli interessi nell’ipotesi in cui, per qualunque motivo, tale tasso risulti incerto, occorre prendere innanzitutto in esame il testo dell’art. 1346 c.c., avente carattere generale e come tale applicabile ad ogni tipo di contratto, compreso quello di finanziamento.
Dispone tale norma che l’oggetto del contratto, oltre che possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile.

Prendendo poi più specificatamente in esame i contratti contenenti obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi su un capitale finanziato, trova anche applicazione l’art. 1284 c.c., il quale stabilisce che gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e che, in caso di violazione di tale principio, ossia nel caso in cui gli interessi non siano stati convenuti per iscritto o le parti non ne abbiano “determinato la misura”, gli stessi saranno “dovuti nella misura legale”.

Sulla corretta interpretazione e applicazione di tali norme si sono pronunciati sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito, statuendo che affinché una convenzione relativa agli interessi possa dirsi validamente stipulata occorre che la medesima abbia forma scritta e possieda un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse.

In conseguenza di ciò è stata ritenuta illegittima quella clausola contrattuale la quale non consenta di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, dovendosi per tale ipotesi applicare la clausola sostitutiva legale di cui all’art. 1284, ovvero la rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente (così Cassazione n. 12276/2010 e Tribunale di Milano, sentenza del 30/10/2013).
Ciò significa che il tasso legale degli interessi troverà applicazione nell’ipotesi in cui il relativo contratto non soltanto non riporti esplicita indicazione della misura del tasso convenuto, ma dal complesso delle condizioni pattuite non si riesca ad individuare una metodologia di calcolo dell’interesse che sia coerente ed univoca; tale situazione, infatti, così come anche soltanto l’omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si possa addivenire ad una pluralità di tassi di interesse, configura la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni, con conseguente applicazione del tasso legale degli interessi.

Ci si chiede cosa succede nell’ipotesi in cui, per effetto di tale sostituzione automatica della clausola, il tasso legale venga a risultare superiore a quello che si sarebbe potuto conseguire contrattualmente.
Al riguardo si rende necessario precisare quanto segue.

Nell’ipotesi in cui il finanziatore sia una banca od altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, trova applicazione la disciplina specifica contenuta nel Testo Unico Bancario (TUB), istituito con d.lgs n. 385 del 01/09/1993 ed in vigore dal 01/01/1994, nonché i principi riportati in talune delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti.

In particolare la norma a cui occorre fare riferimento è l’art.117 del citato TUB, il quale dispone:
a) al comma 4 che i contratti di finanziamento debbono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”;

b) al comma 6 che si considerano non apposte le clausole contrattuali che per la determinazione dei tassi di interesse rinviano agli usi, così come si considerano non apposte quelle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati;
c) al comma 7, ed è questa la parte che ci interessa nello specifico, che il tasso sostitutivo da applicarsi ai casi di nullità della clausola interessi è il tasso BOT e non il tasso legale (per la precisa determinazione del tasso BOT si rinvia al testo della norma).

Quindi, ricapitolando, si avrà che:

1. se nel contratto di finanziamento non è convenuto un tasso di interessi o manca ogni riferimento alle condizioni ed alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione univoca degli interessi, si applica la clausola sostitutiva legale di cui all’art. 1284 c.c.;

2. se il tasso legale dovesse risultare superiore a quello che viene per il momento praticato contrattualmente, unica forma di garanzia è quella prevista dall’art. 117 comma 7 del TUB, il quale dispone che per tali casi il tasso applicabile non è quello legale, ma il c.d. tasso BOT come sopra definito.

3. se anche tale tasso dovesse ritenersi superiore a quello che si poteva ottenere contrattualmente, non resta altra strada che chiedere al soggetto concedente il finanziamento la rinegoziazione del contratto, con applicazione del tasso più favorevole.