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Articolo 5 bis Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Conservazione dell'integritą aziendale

Dispositivo dell'art. 5 bis Testo unico sull'agricoltura

1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.

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Alberto C. chiede
martedģ 07/06/2022 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, ho ricevuto da meno di un anno una donazione di un fondo agricolo da una parente. Essendo io agricoltore tale donazione è stata fatta usando il “compendio unico”.
Ora ho ricevuto una offerta favorevole per vendere tale terreno ad una società non agricola.
Ora, visto che non sono passati i dieci anni dalla donazione con compendio unico, c’è qualche strada percorribile per frazionare tale fondo. Oppure se non ci fosse possibilità di frazionarlo, sarebbe possibile venderlo per intero a una società che non pratica agricoltura, facendo di fatto decadere il vincolo decennale del compendio di condurre il fondo? Grazie mille”
Consulenza legale i 13/06/2022
L’art. 5 bis del Testo unico sull'agricoltura sembra molto chiaro nel voler escludere l’operazione negoziale che si ha intenzione di porre in essere.
Tale norma si preoccupa innanzitutto di fornire al primo comma la definizione di compendio unico, qualificando come tale “l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni”.

Il secondo comma, invece, specifica di quali particolari agevolazioni possono avvantaggiarsi coloro che si rendono a qualunque titolo cessionari di un terreno agricolo che si impegnano a costituire in compendio unico ed a coltivarlo o condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, potendo il cessionario godere non soltanto della riduzione ad un sesto degli onorari notarili, ma anche delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 della Legge 31.01.1994 n. 97 (ovvero l’esenzione del relativo atto da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere).

Una volta effettuato l’acquisto a tali condizioni, il primo obbligo che si impone al cessionario è quello risultante dal quarto comma della norma, ovvero l’indivisibilità del fondo costituente il compendio unico per il termine di dieci anni dalla sua costituzione, indivisibilità che vale sia nel caso di trasferimento a causa di morte che per atto tra vivi.
Condizione indispensabile per l’insorgere di questo particolare obbligo è che il notaio rogante, al momento di ricevere l’atto di costituzione del compendio ed effettuarne la conseguente trascrizione nei pubblici registri, abbia espressamente fatto menzione nel corpo dell’atto del predetto vincolo di indisponibilità.

Al suddetto obbligo di infrazionabilità, espressamente sancito al comma 4 dell’art. 5 bis del Testo unico sull'agricoltura, corrisponde la nullità di qualunque atto tra vivi o disposizione testamentaria che abbia come effetto il frazionamento del compendio unico, il che comporta che il notaio, chiamato a ricevere un atto che possa avere tale effetto, non potrà in ogni caso procedere alla sua stipula in ottemperanza a quanto gli impone l’art. 28 comma 1 n. 1 della Legge notarile (Legge 16.02.1913 n. 89), ove si legge che il notaio non può ricevere o autenticare atti “se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico.”

Pertanto, da quanto fin qui detto ne consegue che non è in alcun modo giuridicamente consentito frazionare quel fondo prima del decorso dei dieci anni per alienarlo ad una società non agricola o a qualunque altro soggetto.
A ciò si aggiunga un’altra considerazione.

Il comma 2 della norma in esame richiede non soltanto che il cessionario si obblighi in atto a costituire un compendio unico, ma anche che si impegni a coltivarlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per il medesimo periodo di almeno dieci anni dal trasferimento.
Su questo specifico punto si è pronunciata in un paio di occasioni la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez.VI ordinanza 09/04/2018 n. 8618 e Cass, civ. Sez. V ordinanza 19.04.2017 n. 9843), affermando che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto per gli acquirenti di terreni agricoli dall’art. 5 bis comma 2 Testo unico sull'agricoltura è condizionato, a pena di decadenza, non solo all’impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, ma anche alla sussistenza in capo allo stesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo sin dal momento del rogito, considerato che, in caso contrario, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi “sine die” del termine per l’acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un’adeguata produttività (che costituisce la ratio dell’agevolazione).
In particolare, poi, nell’ordinanza n. 9843/2017 la S.C. precisa che l’agevolazione tributaria deve intendersi condizionata, a pena di decadenza, alla presentazione, contestuale all’acquisto fondiario, dell’istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed all’accertamento del possesso dei relativi requisiti entro ventiquattro mesi dalla medesima istanza.

Quindi, stando a quanto dettato dalla normativa in esame ed a quanto si legge nelle citate ordinanze della S.C., non vi è alcun modo per poter legittimamente alienare quel compendio unico ad una società che nel suo oggetto sociale non prevede l’esercizio dell’agricoltura, in quanto quest’ultima non potrà neppure presentare al momento del rogito l’istanza volta al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Qualunque tipo di atto che contravvenga a tali obblighi comporterà l’applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5 bis Legge 31.01.1994 n. 97, ove si legge che “In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute”.