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Diritto processuale civile -

Il procedimento sommario di cognizione

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2015
TIPOLOGIA: Laurea liv. II (specialistica)
ATENEO: Universitą Telematica Pegaso
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il Procedimento Sommario di Cognizione costituisce oggetto di approfondimento nel presente lavoro di tesi. L’elaborato illustra le caratteristiche peculiari dell’istituto disciplinato dagli artt. art. 702 bis del c.p.c. 702 ter e 702 quater del cpc. introdotti con L. 69 del 2009, senza tralasciare l’analisi delle questioni giuridiche maggiormente dibattute in dottrina e giurisprudenza. Al centro della dissertazione vi è sempre la costante verifica di conformità al dettato Costituzionale. La individuazione dei principali problemi applicativi ed interpretativi hanno condotto ad una valutazione conclusiva circa la effettiva utilità del modello processuale, in relazione alle finalità perseguite dal legislatore, all’atto della sua introduzione nell’ordinamento. L’obiettivo del legislatore di realizzare un modello processuale alternativo a quello ordinario, finalizzato ad una riduzione dei tempi di giudizio nelle cause c.d. “ semplici” non sembra essere stato raggiunto. Tanto emerge da una prima analisi statistica realizzata e pubblicata nel 2011 a soli due anni dalla entrata in vigore della L.69 del 2009. I dati dimostrano l’insuccesso del modello processuale nella sua applicazione pratica. Le ragioni di tale insuccesso sono da ricercarsi nella inidoneità a garantire una rapida definizione delle controversie. Tra i vari profili da sottoporre a correzione si evidenziano: 1) La rimessione della scelta del rito al solo ricorrente. Scelta discrezionale idonea a porre il convenuto in una situazione di soggezione processuale in conseguenza dei ritmi serrati del procedimento. Si sostiene che sarebbe utile prevedere, in sede normativa, che per controversie semplici l’attore sia tenuto ad avvalersi del procedimento sommario o che all’esito di un unico modello di fase introduttiva del giudizio sia il Giudice a stabilire se proseguire in via di cognizione ordinaria o sommaria. 2) L’esito incerto. Le incertezze del rito dissuadono il potenziale ricorrente ad utilizzare lo stesso per il pericolo di dar corso ad un processo in cui, a causa delle strategie difensive del convenuto o delle scelte istruttorie del giudice, gli sfugga la gestione istruttoria. 3) L’ampia discrezionalità del Giudice: può discrezionalmente fissare l’udienza ben oltre il termine della vocatio in ius nel giudizio ordinario. 4) Violazione del principio di proporzionalità nella disciplina dei termini concessi al convenuto per articolare le proprie difese: sono garantiti termini più ampi dinanzi al GdP di quelli assicurati con il procedimento sommario per le cause innanzi al Tribunale monocratico. 5) L’inasprimento del potere di dedurre nuove prove in appello. In questo senso va letto lo sforzo normativo di completare l’opera di semplificazione avviata nel 2009 attraverso l’emanazione del DL 132 del settembre 2014 recante “misure urgenti per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. La novella legislativa prevede l’ulteriore possibilità che si acceda al rito sommario non solo per volontà della parte ricorrente, ma anche nell’ipotesi in cui, il giudice adito nelle forme ordinarie lo ritenga opportuno. L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di assicurare al procedimento in esame un maggiore utilizzo rispetto al passato, accordando al giudicante la facoltà di convertire il procedimento ordinario in quello sommario di cognizione. Tale disposizione genera valutazioni critiche, considerando che, la conversione, implicherebbe necessariamente un “assoggettamento forzato” delle parti ai tempi serrati del procedimento sommario ed alle forme di una attività istruttoria ridotta ai minimi termini. Inoltre, la previsione della condizione del “previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta” stabilita dalla norma, lascia perplessi gli interpreti, posto che la stessa sembrerebbe perdere di significato nel caso di contumacia di una delle parti. E’ possibile, dunque, che anche il decreto legge 132/2014, convertito con modificazioni dalle legge 10 novembre 2014 n. 162, non conduca ai risultati sperati, al contrario, rivelandosi fonte di ulteriori dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni che regolano il procedimento sommario di cognizione.

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