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Diritto amministrativo -

Espropriazione per pubblica utilitą (art. 42-bis D.P.R. 327/2001): nuovo strumento di dialogo o di contrasto?

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2016
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Bari
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
ACCESSIONE INVERTITA ex ART. 42 BIS: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
Considerazioni a margine delle Sentenze: Cass., SS.UU. n.735/2015 e C.Cost. n 71/2015 Consiglio di Stato, Ad.Pl. , n.2/2016 e Sez. VI, n. 2682/2017 e protocolli d’intesa sottoscritti nel 2015-2017 dai Presidenti Santacroce (Cass.), Pajno (C.d.S.) e Raimondi (C.E.D.U.).
A distanza di dieci anni dall’emanazione del Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità, con D.P.R. n.327/2001, e all’esito di un confronto che ha visto scontrarsi le giurisdizioni a tutti i livelli, nel 2011, ha pensato di tornare ad occuparsi di un tema che impegna la giurisprudenza e fa discutere la dottrina sul travagliato iter che la normativa sugli espropri ha subito fin dalla legge n. 2359 del 1865, in merito alla vexata quaestio dell’utilizzazione sine titulo di un bene per scopi (asseritamente) di pubblico interesse. La illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. Espropri, intervenuta con sentenza della Corte Cost. n. 293 dell’8 ottobre 2010, ha reso, infatti, necessario un nuovo intervento normativo sulla questione che per troppo tempo era rimasta priva di disciplina positiva, e alla cui regolazione aveva provveduto il giudice di legittimità, elaborando, con quello che è stato definito un vero e proprio intervento creativo di natura pretorile (e politica) la “famigerata” accessione invertita o occupazione acquisitiva o espropriazione indiretta o di fatto. La novella normativa ha visto l’introduzione dell’art. 42 bis, e, nonostante la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 43 sia stata motivata dall’eccesso di delega, essa è stata l’occasione per rimeditare un istituto che non ha mancato di suscitare polemiche, perplessità applicative e dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con la Convenzione Europea del Diritti Umani (secondo l’insegnamento delle sentenze gemelle della Corte Cost. nn. 348 e 349 del 2007, fonte interposta dell’ordinamento nazionale), nonostante la novella integra un nuovo, autonomo e accelerato procedimento espropriativo e perciò “non sanante”. Il tentativo di rimediare alla lacuna normativa insorta con la incostituzionalità dell’art. 43 del T.U.E., decretata dalla Consulta nel 2010, non é riuscito comunque a riportare l’attività amministrativa di che trattasi entro i binari della legalità. L’escamotage illogico di una “via d’uscita legale” da una “illegalità permanente e strutturata”, fu contrastata dai numerosissimi interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nell’interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani ha pietrificato il principio secondo cui le occupazioni acquisitive o espropriazioni indirette o de facto, che dir si voglia, entrano in contrasto e quindi violano insanabilmente l’articolo 1 del Protocollo Addizionale 1 della C.E.D.U.. Insomma, il legislatore, più che il Giudice, nel corso degli anni non ha digerito l’intervento a gamba tesa della Corte di Strasburgo che lo ha costretto a dover rinunciare alle pratiche espropriative illegali ed illecite che consentivano ai gestori della cosa pubblica di acquisire maggior potere sia economico (gestione di proprietà fondiarie a volte di ingente valore), sia sociale (soggezione reverenziale dei cittadini appartenenti alle fasce meno abbienti e bisognosi di un alloggio), sia politico (conquista di consensi elettorali a furor di popolo), e quant’altro. Più la Corte di Strasburgo sferrava i suoi colpi nei confronti delle sentenze del giudice nazionale che, a volte forse per assecondare inspiegabilmente il legislatore, teneva in vita l’illecita pratica “acquisitiva” sulla base del principio che gli “interessi pubblici” dovevano, ad ogni costo, prevalere su quelli privati e più il legislatore si accaniva a soffocare un diritto costituzionalmente (e convenzionalmente) garantito come il diritto di proprietà, degradandolo a un diritto di serie B. Nonostante la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non si sia mai pronunciata su casi di applicazione dell’art. 43 T.U.E., per la sopraggiunta declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta, adesso si riaffaccia lo spettro di nuove sanzioni verso l’Italia dei Giudici di Strasburgo che anziché vedere ridotta l’affluenza dei ricorsi alla Corte E.D.U. ne constatano il loro incremento a causa della novella dell’art. 42 bis, la cui applicazione in molti casi sta facendo riemergere, “sotto mentite spoglie”, l’istituto dell’ “accensione invertita”, aumentando le controversie giudiziarie, anziché eliderle.

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