I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrą richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
giovedģ 26/05/2022 - Lombardia
Sono uno studente universitario ed un lavoratore, avvicinandosi la sessione estiva degli esami volevo usufruire dei permessi studio (150 ore) di cui alcuni lavoratori possono usufruire per potermi assentare da lavoro e poter preparare e sostenere gli esami.
inizio col dire che il mio inquadramento contrattuale fa parte del CCNL commercio, e sono un lavoratore a tempo determinato part-time in somministrazione assunto da un'agenzia interinale, ho già fatto richiesta per poter usufruire di questi permessi e mi è stata accordata, dicendomi che avevo diritto a 150 ore l'anno di cui potevo beneficiare.
la seconda volta in cui ho presentato richiesta mi è stata negata con la motivazione che la lunghezza del permesso, che comunque rientrava nelle 150 ore, era elevata (andava dal 6 giugno al 14 luglio) e che per una questione di copertura turni e carico di lavoro non poteva essere accordata. Oltre a questo mi è stato detto che i dipendenti a tempo determinato non hanno diritto a questi permessi.
Il mio dubbio è se, con il mio contratto e nella mia situazione, posso o meno usufruire di questi permessi, in che ammontare all'anno e soprattuto se la motivazione addotta dal mio datore di lavoro circa il diniego del permesso sia legittima oppure no.
oltre a questo vorrei anche sapere esplicitamente quali sono i casi in cui il permesso può essere negato, così da saperlo anche per il futuro.
Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro una buona giornata.”
Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi.
Inoltre, il diritto allo studio deve confrontarsi e contemperarsi con l’interesse del datore di lavoro sia pubblico che privato. L’iniziativa economica privata, così come il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione e degli enti pubblici, gode di tutele altrettanto solide nel nostro ordinamento.
Ogni contratto collettivo prevede, infatti, un numero massimo di lavoratori che può assentarsi per motivi di studio.
Inoltre, si deve considerare che solitamente i permessi studio non spettano ai lavoratori a tempo determinato. Infatti, i lavoratori a tempo determinato godono di parità di trattamento rispetto a quelli a tempo indeterminato, ma “sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine” (art. 6, D. Lgs. 368/2001), che è quella di sopperire ad esigenze temporanee ed oggettive dell'azienda. Un'assenza prolungata di tale lavoratore sarebbe incompatibile con tali esigenze.
Pertanto, la motivazione addotta dal datore di lavoro, riguardante il carico di lavoro e la copertura di turni, ben potrebbe essere considerata legittima.
Allo stesso modo, il diniego sarebbe legittimo nel caso in cui il permesso sia stato chiesto per la preparazione dell’esame. Si ribadisce che il permesso può essere accordato solo per la frequenza di corsi e per il giorno dell’esame.
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