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Articolo 10 bis Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 02/08/2025]

Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale

Dispositivo dell'art. 10 bis Statuto del contribuente

1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

  1. a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
  2. b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

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Consulenze legali
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R.C. chiede
giovedì 09/10/2025
“Buongiorno, dato che mia madre, invalida novantacinquenne ed unico membro della sua unità familiare, deve spendere tutta la sua pensione solo per pagare la sua badante e ha attualmente un ISEE troppo alto per poter fruire di ulteriori sussidi, è possibile diminuire il livello ISEE trasferendo con donazione una parte rilevante delle sue disponibilità in eccesso a me, unico figlio non convivente (ho il mio proprio nuclo familiare con mia moglie), o la cosa verrebbe considerata sanzionabile in quanto abuso di diritto?

PS Per quan to riguard a l'eventuale pagamento relativo al mio quesito, non ho trovato gli estremi su importi e modalità del pagamento su questa pagina di cui indico l'URL: https ://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/legge-ecco-bonus-agevolazioni-potrai-avere-2026-tutte-novita-elenco/6021.html”
Consulenza legale i 17/10/2025
Ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, si configura abuso del diritto quando un atto, formalmente lecito, è posto in essere con l’unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale o economico indebito.

Pertanto, se una donazione viene effettuata esclusivamente per ridurre - in maniera artificiosa - l’ISEE, l’ente accertatore competente può contestarla, con i conseguenti effetti sanzionatori.

Tuttavia, non ogni donazione costituisce automaticamente abuso di diritto: la valutazione è sempre caso per caso, considerando le motivazioni sottostanti e la proporzionalità dell’operazione; se l’atto di donazione è effettivo, sorretto da valide ragioni economiche, familiari o patrimoniali e correttamente documentato, non sussistono profili di abuso né conseguenze sanzionatorie.

In tale ambito è fondamentale tenere presente l’effetto temporale di un eventuale trasferimento patrimoniale: ai fini ISEE i redditi, le giacenze medie e gli altri elementi patrimoniali sono fotografati al 31 dicembre del secondo anno precedente rispetto alla presentazione della DSU.

Ciò significa che, ad esempio, per l’ISEE 2026 verrà presa in considerazione la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024.

Di conseguenza, una donazione o un trasferimento di disponibilità effettuato nel 2025 non produrrebbe effetti immediati sull’ISEE 2026, ma potrebbe incidere sull’indicatore solo a partire dal 2027, poiché a quella data sarà rilevante la consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2025.

In questo contesto è importante tenere presente che, con la pubblicazione - in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio - del Decreto del 14 gennaio 2025, n. 13, sono state introdotte rilevanti modifiche relative all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee): sono esclusi dal calcolo i Buoni del tesoro poliennali (Btp) e i Buoni fruttiferi postali (Bfp), fino a un importo massimo di 50.000 euro.

Si tratta di una possibilità lecita che, in determinate situazioni, può rappresentare uno strumento di supporto per ridurre l’impatto del patrimonio mobiliare sul calcolo dell’indicatore, senza integrare alcuna condotta abusiva.