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Articolo 2 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Termine - Presentazione

Dispositivo dell'art. 2 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

Massime relative all'art. 2 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cass. civ. n. 1364/2006

Nei giudizi d'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso del contribuente per le maggiori somme versate in autotassazione, la legittimazione passiva spettava esclusivamente all'Intendenza di Finanza, successivamente sostituita dalla Direzione Generale delle Entrate. La costituzione in giudizio della Direzione Regionale delle Entrate integra un errore nell'identificazione della controparte, insuscettibile di sanatoria, non trovando applicazione, in sede giurisdizionale l'art. 2, D.P.R. n. 1199 del 1971, norma riferibile esclusivamente ai ricorsi amministrativi.

Cass. civ. n. 3189/2001

L'art. 2 D.P.R. n. 1199 del 1971, nel prevedere - con una norma applicabile a tutte le domande o istanze in via amministrativa da presentarsi entro un termine prestabilito - che il termine fissato dal legislatore per la presentazione dei ricorsi gerarchici si intende rispettato quando, entro quella data, il ricorso sia stato inviato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, è finalizzato a tutelare il titolare del diritto in presenza di termini di decadenza o di prescrizione entro cui occorre presentare la domanda o il ricorso amministrativo; ne consegue che esso non è applicabile allorché il legislatore non imponga alcun termine da rispettare a pena di decadenza o di prescrizione, ma si limiti a specificare, attraverso il riferimento alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, l'ambito temporale di applicazione di quest'ultima.

Cass. civ. n. 5204/1998

Il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., la notificazione degli atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario attestata dalla ricevuta di ritorno, trova applicazione - in mancanza di norme che assegnino rilievo alla data di spedizione del plico, come quelle relative ai ricorsi amministrativi (art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) o al deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione e del controricorso (art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.) - anche con riguardo al ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri avverso provvedimenti dei consigli dei collegi provinciali ed ai fini del rispetto del termine di trenta giorni (dalla notifica del provvedimento) entro cui tale ricorso deve essere proposto (art. 15, comma 2 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274), atteso che, mentre i consigli provinciali emettono provvedimenti di natura amministrativa, il Consiglio Nazionale, dinanzi al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, è un giudice speciale.

Cons. Stato n. 1490/1994

E' tardivo, il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il diniego di un periodo di congedo straordinario pronunciato dal primo presidente della Corte di cassazione, e ciò in quanto tale provvedimento è atto completo ed immediatamente operante nel produrre l'effetto impeditivo dell'invocata causa giustificativa dal servizio; pertanto, la consequenziale nota dirigenziale non integra alcuna situazione tipica del contenuto necessario e sufficiente del suindicato provvedimento di diniego, non incidendo sulla decorrenza del termine per impugnare, che è quindi quello previsto dall'art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La presentazione del ricorso straordinario non è un'occasione per esimersi dai termini di decadenza di cui all'art. 2 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la proposizione del ricorso gerarchico.

C. Conti n. 66560/1992

La regola contenuta nell'art. 2 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) riveste carattere di principio generale in virtù del quale anche le norme che, per difetto di aggiornamento, non contengono in modo esplicito tale regola, debbono essere interpretati nel senso che la domanda amministrativa (ed in ogni altro atto di iniziativa procedimentale) da proporsi entro un determinato termine di decadenza, s'intende presentata, se inviata per posta, nel giorno stesso della spedizione, quale risulta dal timbro o dalla ricevuta postale.

Corte cost. n. 121/1985

Il principio enunciato dall'art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che attribuisce all'interessato la facoltà di presentare ricorsi amministrativi mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la data di spedizione vale come data di presentazione, si applica anche ai ricorsi amministrativi in materia tributaria, non ostando a ciò l'art. 1 comma 2 l. 7 gennaio 1929, n. 4 (peraltro abrogato dall'art. 13 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella l. 7 agosto 1982, n. 516), il quale imponeva ai fini dell'abrogazione del legislatore, poiché la predetta norma, dettata ai fini della repressione penale, ha perduto la propria iniziale rigidità, nella materia dei ricorsi amministrativi.

Cons. Stato n. 1071/1977

Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 il termine per la proposizione dei ricorsi alle Commissioni provinciali in materie d'incarichi e supplenze è quello generale di 30 giorni stabilito dall'art. 2 cit. decreto.

Cons. Stato n. 1708/1976

L'utilizzazione del servizio postale è consentita dagli art. 2 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 solo nel caso di spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, e la data di spedizione acquista rilevanza solo se la lettera è inviata al ministero competente o all'autorità che ha emanato l'atto impugnato.

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