Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1490 del 22 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

E' tardivo, il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il diniego di un periodo di congedo straordinario pronunciato dal primo presidente della Corte di cassazione, e ciō in quanto tale provvedimento č atto completo ed immediatamente operante nel produrre l'effetto impeditivo dell'invocata causa giustificativa dal servizio; pertanto, la consequenziale nota dirigenziale non integra alcuna situazione tipica del contenuto necessario e sufficiente del suindicato provvedimento di diniego, non incidendo sulla decorrenza del termine per impugnare, che č quindi quello previsto dall'art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La presentazione del ricorso straordinario non č un'occasione per esimersi dai termini di decadenza di cui all'art. 2 comma 1 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la proposizione del ricorso gerarchico.

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