Corte costituzionale sentenza n. 121 del 26 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio enunciato dall'art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che attribuisce all'interessato la facoltà di presentare ricorsi amministrativi mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, con la conseguenza che la data di spedizione vale come data di presentazione, si applica anche ai ricorsi amministrativi in materia tributaria, non ostando a ciò l'art. 1 comma 2 l. 7 gennaio 1929, n. 4 (peraltro abrogato dall'art. 13 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella l. 7 agosto 1982, n. 516), il quale imponeva ai fini dell'abrogazione del legislatore, poiché la predetta norma, dettata ai fini della repressione penale, ha perduto la propria iniziale rigidità, nella materia dei ricorsi amministrativi.

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