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Articolo 132 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

Dispositivo dell'art. 132 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice.

2. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applica l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 104.

Spiegazione dell'art. 132 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 132 stabilisce un regime speciale per gli appalti e le concessioni che hanno come oggetto lavori, servizi o forniture concernenti beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). La norma riconosce, in primo luogo, la peculiarità del settore dei beni culturali, nel quale esigenze di protezione del patrimonio storico-artistico prevalgono sulle logiche puramente concorrenziali.

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni contenute in questo Titolo regolano i contratti riguardanti i beni culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004, nonché quelli aventi ad oggetto scavi archeologici, inclusi quelli subacquei. Si tratta di un ambito particolarmente delicato, in cui l’attività contrattuale deve tenere conto delle esigenze di conservazione, restauro, valorizzazione e protezione del patrimonio culturale.
È per questo che il legislatore ribadisce che le regole generali del Codice dei contratti pubblici si applicano solo in via residuale, ossia “per quanto non diversamente disposto”, confermando il carattere speciale e prioritario della disciplina culturale.

Il comma 2 introduce una regola di grande rilievo: ai contratti relativi ai beni culturali non si applica l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 104 del nuovo codice appalti.
L’esclusione dell’avvalimento va letta alla luce della specificità del settore, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, che riconosce agli Stati membri la possibilità di introdurre restrizioni alla libera circolazione dei servizi e delle imprese quando si tratta di proteggere il patrimonio culturale nazionale.

La ratio della disposizione risiede nella necessità che chi partecipa a gare relative a beni culturali dimostri personalmente e in via diretta il possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie, senza poter ricorrere alle capacità di altri operatori economici.
L’avvalimento, infatti, rappresenta uno strumento di apertura del mercato, consentendo anche a imprese prive di determinati requisiti di qualificazione di partecipare grazie all’apporto di soggetti terzi.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

132 
L’articolo, al comma 1, disegna l’assetto normativo dei contratti relativi al settore dei beni culturali nell’ambito dell’impianto del Codice e, al comma 2, reca la conferma del divieto di avvalimento per i contratti del settore dei beni culturali, già previsto dall’art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016. Si segnala che, sul tema, è intervenuta una recente pronuncia della Corte costituzionale (Corte costituzionale 11 aprile 2022 n. 91) che ne ha sancito la legittimità costituzionale, mentre non risultano, allo stato, rinvii pregiudiziali su questo punto alla Corte di Giustizia.

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