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Articolo 86 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Avviso volontario per la trasparenza preventiva

Dispositivo dell'art. 86 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni:

  1. a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
  2. b) descrizione dell’oggetto del contratto;
  3. c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  4. d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione;
  5. e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.

Spiegazione dell'art. 86 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 86 disciplina l’istituto dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva, uno strumento che le stazioni appaltanti possono utilizzare in specifiche situazioni di affidamento diretto, ossia senza la pubblicazione di un bando di gara.

L’unico comma della norma dispone che questo avviso, il cui formato è definito a livello europeo in base a due direttive comunitarie (89/665/CEE e 92/13/CEE), deve contenere alcune informazioni fondamentali, finalizzate a garantire la massima trasparenza nel procedimento di affidamento diretto.

Nello specifico, l’avviso deve indicare:
  • lettera a): la denominazione e il recapito della stazione appaltante, cioè l’ente o amministrazione pubblica che affida il contratto;
  • lettera b): una descrizione chiara e sintetica dell’oggetto del contratto, cioè di cosa riguarda l’appalto, che può essere un servizio, una fornitura o un lavoro;
  • lettera c): la motivazione che giustifica la decisione della stazione appaltante di procedere all’affidamento senza pubblicare un bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • lettera d): la denominazione e il recapito dell’operatore economico al quale è stato aggiudicato il contratto;
  • lettera e): la possibilità per la stazione appaltante di inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

In sintesi, l’articolo 86 introduce un meccanismo di trasparenza preventiva utile a tutelare la correttezza e la pubblicità anche nelle ipotesi in cui, per ragioni particolari, l’affidamento avvenga senza gara aperta o pubblica.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

86 
L’art. 86 recepisce l’art. 3 bis della direttiva n. 89/665/CE.

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