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Articolo 121 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 121 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4.

4. Fatta salva l’ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.

6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

7. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l’esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l’esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

Spiegazione dell'art. 121 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 121 disciplina sospensioni, proroghe e termini di ultimazione dei lavori (con estensioni, in quanto compatibili, a servizi e forniture). L’obiettivo è garantire sia l’interesse pubblico alla corretta esecuzione “a regola d’arte” e alla continuità delle prestazioni, sia la tutela dell’esecutore quando la prosecuzione dei lavori è impedita da cause esterne o imprevedibili.

Ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori può disporre la sospensione quando sopravvengono circostanze speciali, temporanee e imprevedibili che impediscono di proseguire utilmente “a regola d’arte”. La sospensione è un rimedio operativo, non punitivo: serve a evitare lavorazioni non conformi (o antieconomiche) nelle more della rimozione dell’impedimento.
È essenziale il verbale di sospensione, da inviare entro 5 giorni al RUP: il verbale “cristallizza” fatti, cause, data di inizio e stato di avanzamento. L’imprevedibilità delle circostanze impeditive va interpretata in concreto, per cui non basta un generico disagio, ma occorrono impedimenti effettivi alla corretta esecuzione.

Il comma 2 attribuisce il potere di disporre la sospensione anche al RUP, in caso di necessità o di ragioni di pubblico interesse. Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui prevalgono esigenze amministrative (ad esempio la sicurezza pubblica, il coordinamento con altri cantieri, urgenze dell’ente).

Per le opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del nuovo codice appalti, il comma 3 sancisce che la sospensione (nelle ipotesi dei commi 1 e 2) è disposta dal RUP previa acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni tecniche che incidono sull’esecuzione a regola d’arte e manca accordo sulle modalità di superamento, si attiva il meccanismo collaborativo di cui all’[[216NCA]], comma 4: il CCT è coinvolto secondo la disciplina ivi prevista, per orientare e dirimere la questione tecnica.

Il comma 4 dispone che, al di fuori dell’ipotesi “rafforzata” del secondo periodo del comma 3, la sospensione va limitata al tempo strettamente necessario. Cessate le cause, il RUP ordina la ripresa e ridetermina il termine contrattuale.

Il comma 5 introduce una clausola di equilibrio, per cui se la sospensione supera un quarto della durata contrattuale oppure sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone alla risoluzione, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri dovuti al protrarsi della sospensione oltre le soglie. Negli altri casi (sospensioni più brevi) nessun indennizzo è dovuto: la soglia funziona da spartiacque fra normale alea e pregiudizio risarcibile.

Se, dopo la consegna, insorgono cause imprevedibili o di forza maggiore che impediscono solo in parte il regolare svolgimento, il comma 6 dispone che l’esecutore prosegue le parti eseguibili e si dispone sospensione parziale per il resto, con apposito verbale. Per opere sopra soglia (articolo 14), si riapplica il comma 3.

Le contestazioni sulle sospensioni (commi 1, 2, 6), ai sensi del comma 7, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa. In caso di sospensione inizialmente legittima e di contestazione della sola durata, è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa. Se l’esecutore non firma i verbali, deve porre riserva sul registro di contabilità.
Inoltre, se la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale, il RUP deve avvisare l’ANAC; l’omissione o il ritardo comportano sanzione amministrativa per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 222 del nuovo codice appalti, comma 13.

Se l’esecutore, per cause a lui non imputabili, non riesce a rispettare il termine, il comma 8 gli attribuisce la facoltà di chiedere una proroga con congruo anticipo. La concessione della proroga non pregiudica i diritti risarcitori se il maggior tempo è imputabile alla stazione appaltante. Sulla richiesta decide il RUP entro 30 giorni, sentito il direttore dei lavori; per opere sopra soglia si acquisisce il parere del CCT (ove costituito).

Il comma 9 introduce una regola generale sui termini di ultimazione: salvo proroga ai sensi del comma 8, l’esecutore termina i lavori entro il termine contrattuale decorrente dal verbale di consegna (o dall’ultimo verbale, in caso di consegna parziale). L’esecutore comunica subito l’ultimazione al direttore dei lavori, che effettua le constatazioni in contraddittorio.
Se i lavori non sono ultimati nel termine per cause non imputabili alla stazione appaltante, l’esecutore non ha diritto né allo scioglimento né ad indennità, “qualunque sia il maggior tempo impiegato”. In altre parole, se la stazione appaltante non ha colpa, il mero allungamento dei tempi non genera alcuna pretesa economica o risolutiva in capo all’esecutore.

Se la stazione appaltante dispone sospensioni totali o parziali per cause diverse da quelle dei commi 1, 2 e 6 (quindi fuori dai binari tipizzati: né impedimenti tecnici imprevedibili/forza maggiore, né ragioni di necessità/pubblico interesse correttamente motivate), l’esecutore, ai sensi del comma 10, può chiedere il risarcimento dei danni, previa specifica riserva (comma 7).
La quantificazione si effettua in base a quanto previsto dall’art. 1382 del c.c. e secondo i criteri dell’Allegato II.14.

Infine, il comma 11 estende le regole del presente articolo, in quanto compatibili, a servizi e forniture, con riferimento al direttore dell’esecuzione in luogo del direttore dei lavori.
Per appalti di servizi/forniture per importi pari o superiori ad 1 milione di euro si applicano anche:
  • il comma 3 (parere CCT ove costituito per le sospensioni);
  • il comma 6, secondo periodo (richiamo all’impianto del comma 3 per le sospensioni parziali sopra soglia);
  • il comma 8, quarto periodo (parere CCT sulla proroga).

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

121 
La principale novità della disposizione, che disciplina la sospensione dell’esecuzione riproducendo con modifiche l’attuale art. 107, attiene al coordinamento della stessa con le norme sul Collegio consultivo tecnico, realizzato nei commi 3 e 8.

La disposizione del codice sulle sospensioni viene snellita spostando nell’allegato le previsioni di dettaglio.

Come già visto, le riserve dell’appaltatore a contenuto economico, diverse da quelle inerenti le sospensioni, sono disciplinate nell’art. 115 sulla contabilità degli appalti.

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