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Articolo 154 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Accordi quadro

Dispositivo dell'art. 154 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici partecipanti all’accordo. Le regole e i criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l’ente concedente fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. La stazione appaltante o l’ente concedente non può ricorrere agli accordi quadro per eludere l’applicazione del codice o per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Spiegazione dell'art. 154 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 154 si occupa dell’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro. La norma ha una funzione di garanzia, perché stabilisce i criteri e le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, operanti nei settori speciali, possono ricorrere a questo strumento, assicurando che l’utilizzo degli accordi quadro non diventi uno strumento per aggirare la disciplina del Codice o per restringere la concorrenza.

Il comma 1 (l’unico) racchiude diversi principi fondamentali:
  • regole e criteri oggettivi: gli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro devono essere fondati su criteri predeterminati e imparziali, che impediscano arbitrarietà da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente. Tali criteri e regole devono essere stabiliti sin dall’avvio della procedura e inseriti nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
  • possibilità di riapertura del confronto competitivo: la norma ammette che, all’interno dell’accordo quadro, si possa prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici già selezionati. Essa non è automatica, ma dipende da quanto stabilito nei documenti di gara e serve a garantire che, per ogni singolo appalto specifico, vi sia un’ulteriore competizione effettiva, evitando che l’accordo quadro diventi un sistema chiuso e statico.
  • termini per le offerte negli appalti specifici: quando è prevista la riapertura del confronto competitivo, la stazione appaltante o l’ente concedente deve fissare un termine congruo e sufficiente per consentire la presentazione delle offerte. Si tratta di una tutela per gli operatori economici, che devono avere tempo adeguato per formulare proposte tecnicamente ed economicamente valide.
  • aggiudicazione in base alla migliore offerta: l’affidamento dei singoli appalti derivanti dall’accordo quadro deve avvenire sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. In tal modo, si evita che la stazione appaltante possa modificare i criteri in corso d’opera o introdurre elementi discriminatori;
  • divieto di abuso dell’accordo quadro: la norma introduce un divieto esplicito, per cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non possono ricorrere all’accordo quadro con finalità elusive del Codice. È vietato, quindi, usare tale strumento per sottrarsi alle regole ordinarie degli appalti, per limitare la concorrenza o per favorire in modo indebito alcuni operatori.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

154 
L’articolo regola l’affidamento degli accordi quadro, con riferimento, in particolare, al contenuto dei documenti di gara, al necessario rispetto della parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo, alla riapertura del confronto competitivo, nonché al divieto dell’utilizzo elusivo della fattispecie negoziale in esame.

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