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Articolo 166 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Dispositivo dell'art. 166 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed è indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l’ente concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 168.

4. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 168, informando per iscritto l’operatore economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per la decisione.

Spiegazione dell'art. 166 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 166 disciplina il regime di informazioni e comunicazioni nei confronti di chi richiede la qualificazione, dei candidati e degli offerenti, rafforzando i principi di trasparenza, motivazione e certezza dei tempi procedimentali.
La disposizione si collega strettamente agli articoli 90 (sui termini e sulla trasparenza delle comunicazioni), 168 (che individua i criteri di qualificazione) e ad altre norme che regolano i sistemi di qualificazione e la loro gestione.

Il comma 1 richiama in via generale la disciplina prevista dall’articolo 90, relativo alle regole di comunicazione e informazione nelle procedure di gara, estendendone l’applicazione anche ai procedimenti che riguardano la qualificazione degli operatori economici. Contestualmente, stabilisce che trovano applicazione anche i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 166, che regolano nello specifico i tempi e le modalità delle comunicazioni in materia di qualificazione.

Il comma 2 detta la regola fondamentale relativa ai tempi entro cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono pronunciarsi sulle domande di qualificazione. Il termine ordinario è di 6 mesi dalla presentazione della domanda.
Tuttavia, per evitare dilazioni eccessive, se la decisione non può essere assunta entro 4 mesi, entro il secondo mese l’amministrazione è obbligata a comunicare al richiedente le ragioni della proroga e a indicare un nuovo termine.

Questa previsione mira a bilanciare l’esigenza di accuratezza nell’istruttoria con il principio di celerità procedimentale, evitando che gli operatori rimangano in una situazione di incertezza indefinita. La trasparenza è garantita non solo dall’indicazione del motivo del differimento, ma anche dalla fissazione di una data precisa entro cui la decisione sarà assunta.

Il comma 3 tutela i richiedenti la cui domanda di qualificazione sia stata respinta. In tali casi, l’amministrazione deve comunicarlo immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla decisione di diniego, illustrando in modo chiaro le motivazioni che hanno portato al rigetto.
Elemento centrale è che le motivazioni devono fondarsi esclusivamente sui criteri di qualificazione previsti dall’art. 168 del nuovo codice appalti, evitando valutazioni arbitrarie o elementi estranei.

Il comma 4 disciplina la fase successiva al riconoscimento della qualificazione, stabilendo che questa può essere revocata solo per motivi riconducibili ai criteri di qualificazione dell’articolo 168. Non è quindi ammesso un margine discrezionale illimitato della stazione appaltante: la revoca deve trovare un fondamento preciso nei parametri legali e oggettivi fissati dal Codice.

Inoltre, la norma rafforza le garanzie partecipative imponendo che l’operatore economico sia informato per iscritto delle ragioni della revoca con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la decisione.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

166 
Il presente articolo costituisce una riproduzione della disciplina unionale (articolo 75, Dir. 2014/25/UE), con riferimento:

- all’individuazione del regime applicabile alle informazioni da fornire a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti (comma 1);

- al contenuto e il termine entro cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione devono fornire ai richiedenti in relazione alla decisione sulla qualificazione (comma 2);

- al termine e il contenuto delle informazioni da fornire ai richiedenti la cui qualificazione è respinta; l’utilizzo dell’avverbio “immediatamente” manifesta l’esigenza di procedere con ogni consentita urgenza e, solo in via residuale, nel rispetto del termine finale di quindici giorni dalla data di decisione del diniego, in conformità a quanto previsto dall’articolo 75 della direttiva n. 25 del 2014 (comma 3);

- al contenuto e il termine entro cui notificare il preavviso e la decisione di porre fine alla qualificazione (comma 4).

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