L’articolo 166 disciplina il regime di
informazioni e comunicazioni nei confronti di chi richiede la qualificazione, dei candidati e degli offerenti, rafforzando i principi di trasparenza, motivazione e certezza dei tempi procedimentali.
La disposizione si collega strettamente agli articoli
90 (sui termini e sulla trasparenza delle comunicazioni),
168 (che individua i criteri di qualificazione) e ad altre norme che regolano i sistemi di qualificazione e la loro gestione.
Il
comma 1 richiama in via generale la disciplina prevista dall’articolo 90, relativo alle regole di comunicazione e informazione nelle procedure di gara, estendendone l’applicazione anche ai procedimenti che riguardano la qualificazione degli operatori economici. Contestualmente, stabilisce che trovano applicazione anche i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 166, che regolano nello specifico i tempi e le modalità delle comunicazioni in materia di qualificazione.
Il
comma 2 detta la regola fondamentale relativa ai tempi entro cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono pronunciarsi sulle domande di qualificazione. Il termine ordinario è di
6 mesi dalla presentazione della domanda.
Tuttavia, per evitare dilazioni eccessive, se la decisione non può essere assunta entro 4 mesi, entro il secondo mese l’amministrazione è obbligata a comunicare al richiedente le ragioni della proroga e a indicare un nuovo termine.
Questa previsione mira a bilanciare l’esigenza di accuratezza nell’istruttoria con il principio di celerità procedimentale, evitando che gli operatori rimangano in una situazione di incertezza indefinita. La trasparenza è garantita non solo dall’indicazione del motivo del differimento, ma anche dalla fissazione di una data precisa entro cui la decisione sarà assunta.
Il
comma 3 tutela i richiedenti la cui domanda di qualificazione sia stata respinta. In tali casi, l’amministrazione deve comunicarlo
immediatamente e comunque entro 15 giorni dalla decisione di diniego, illustrando in modo chiaro le motivazioni che hanno portato al rigetto.
Elemento centrale è che le motivazioni devono fondarsi esclusivamente sui criteri di qualificazione previsti dall’
art. 168 del nuovo codice appalti, evitando valutazioni arbitrarie o elementi estranei.
Il
comma 4 disciplina la fase successiva al riconoscimento della qualificazione, stabilendo che questa può essere
revocata solo per motivi riconducibili ai criteri di qualificazione dell’articolo 168. Non è quindi ammesso un margine discrezionale illimitato della stazione appaltante: la revoca deve trovare un fondamento preciso nei parametri legali e oggettivi fissati dal Codice.
Inoltre, la norma rafforza le garanzie partecipative imponendo che l’operatore economico sia informato
per iscritto delle ragioni della revoca con almeno
15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la decisione.