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Articolo 159 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Disponibilitą digitale dei documenti di gara

Dispositivo dell'art. 159 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L’avviso e l’invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.

3. Quando è impossibile l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l’avviso o l’invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

4. Quando la deroga all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice è dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, l’avviso o l’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalità di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati.

5. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

Spiegazione dell'art. 159 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 159 disciplina le modalità di accesso ai documenti di gara, ponendo in capo alle stazioni appaltanti un obbligo di pubblicità e trasparenza che si attua principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti digitali. La norma mira a garantire che tutti gli operatori economici possano consultare, in maniera gratuita e immediata, i documenti necessari per partecipare alle procedure di affidamento, favorendo l’effettiva concorrenza e riducendo le asimmetrie informative. Sono tuttavia previste alcune eccezioni, legate a impedimenti tecnici o esigenze di riservatezza, che consentono l’adozione di modalità diverse di trasmissione, con la correlata proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Il legislatore, al comma 1, stabilisce come regola generale che, dal momento della pubblicazione dell’avviso o dell’invio dell’invito a confermare l’interesse, i documenti di gara debbano essere resi disponibili in formato digitale, con accesso gratuito, illimitato e diretto. La disposizione sottolinea il ruolo centrale della digitalizzazione, eliminando qualsiasi ostacolo economico o temporale all’accesso agli atti. L’obbligo di indicare nell’avviso o nell’invito il collegamento ipertestuale dove i documenti sono reperibili assicura non solo trasparenza, ma anche efficienza procedimentale.

Quando la procedura viene avviata non con un bando, ma attraverso un avviso relativo a un sistema di qualificazione, il comma 2 dispone che l’accesso ai documenti deve essere garantito quanto prima e comunque non oltre l’invio dell’invito a presentare offerta o a negoziare. Il legislatore qui bilancia le peculiarità del sistema di qualificazione – caratterizzato da una fase preliminare di accreditamento degli operatori – con la necessità di non comprimere l’accessibilità ai documenti.

Il comma 3 contempla l’ipotesi in cui non sia materialmente possibile utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica previsti dal Codice. In tal caso, l’avviso o l’invito devono specificare le modalità alternative di trasmissione dei documenti e i termini per la presentazione delle offerte devono essere prorogati, ma con un limite massimo di 5 giorni.

Una diversa ipotesi derogatoria è quella prevista dal comma 4 relativa alla tutela della riservatezza. Alcuni documenti, per loro natura, non possono essere diffusi tramite canali digitali standard e richiedono cautele ulteriori. L’avviso, l’invito a confermare l’interesse o i documenti di gara stessi devono indicare le misure predisposte per proteggere tali informazioni e le modalità di accesso consentite. Anche in questo caso è prevista una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, entro il limite di 5 giorni, salvo che stazione appaltante ed operatori selezionati concordino un termine diverso.

Infine, il comma 5 riguarda la gestione delle richieste di chiarimenti e informazioni supplementari sui documenti di gara. Tali informazioni devono essere messe a disposizione di tutti gli offerenti, in modo da preservare l’uguaglianza tra i partecipanti, e pubblicate sia sulla piattaforma di approvvigionamento digitale sia sul sito istituzionale.
Quanto ai termini, il legislatore fissa due scadenze: almeno 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero almeno 4 giorni prima nel caso di termini ridotti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

159 
1. Il presente articolo, che rappresenta una fedele trasposizione della disciplina unionale (articolo 73 della direttiva n. 25 del 2014), delinea alcune peculiarità della disciplina unionale riferita ai settori speciali, riguardanti l’indizione della gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte in accordo tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati.

2. In particolare, vengono regolati:

- la decorrenza e le modalità della messa a disposizione dei documenti di gara (comma 1);

- il termine entro cui deve essere consentito l’accesso ai documenti di gara in caso di gara indetta con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione (comma 2);

- le conseguenze discendenti dall’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica – costituente una fattispecie eccezionale, la cui ricorrenza deve essere adeguatamente giustificata e comprovata – in ordine alle modalità di trasmissione dei documenti di gara e di proroga del termine per la presentazione delle offerte (comma 3);

- le conseguenze discendenti dall’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica per ragioni di riservatezza – costituente una fattispecie eccezionale, la cui ricorrenza deve essere adeguatamente giustificata e comprovata – in ordine alle misure di protezione della natura riservata delle informazioni, alle modalità di accesso ai documenti di gara e di proroga del termine per la presentazione delle offerte (comma 4);

- le modalità di comunicazione o pubblicazione delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara (comma 5).

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