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Articolo 89 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Inviti ai candidati

Dispositivo dell'art. 89 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalità gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.

2. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell’allegato II.9. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell’articolo 88(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 72, comma 2, lettera s) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

89 
I commi 1 e 2 sono sostanzialmente riproduttivi dell’art. 54 della direttiva, sempre con i necessari adeguamenti al nuovo contesto digitale, che vede la piattaforma digitale rappresentare un privilegiato strumento di dialogo tra concorrenti e stazioni appaltanti e i collegamenti ipertestuali soddisfare l’esigenza di messa a disposizione della documentazione di gara.

Trattandosi di profili prettamente tecnico-operativi, il contenuto degli inviti viene indicato mediante il rinvio alle informazioni contenute nell’Allegato II.9. Si prevede che, in sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

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