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Articolo 203 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Affidamento di servizi globali

Dispositivo dell'art. 203 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento di servizi globali si realizza mediante la conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati dalle disposizioni della presente Parte, con cui l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.

2. I contratti di affidamento di servizi globali possono essere sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della specifica qualificazione prevista dall’articolo 207, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento.

3. Le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento dei servizi globali nei limiti imposti dalle disposizioni della presente Parte, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

203 
Il comma 1 contiene norma di carattere generale, con la quale si delineano i tratti essenziali (oggetto e, in parte, struttura causale) dei contratti di affidamento di servizi globali, genus all’interno del quale ricomprendere figure negoziali già tipizzate dalla legge e dalla prassi (contraente generale; global service) nonché ogni altro negozio “atipico” in cui assume rilievo:

i) il risultato amministrativo;

ii) le complesse ed eterogenee prestazioni gravanti sul qualificato operatore economico chiamato a “collaborare” in guisa decisiva con la Amministrazione per il perseguimento di detto risultato (siccome prefigurato dalla Amministrazione);

iii) il corrispettivo, in parte commisurato giustappunto all’effettivo grado di raggiungimento del risultato e, indi, di soddisfacimento delle esigenze e degli interessi prospettati dalla Amministrazione.

Il comma 2, in particolare, rimarca la peculiare qualitas dell’operatore economico affidatario dei servizi globali, cui si richiede un quid pluris in termini di competenze professionali e capacità patrimoniali e finanziari. All’uopo si rinvia allo specifico sistema di qualificazione previsto per il contraente generale.

Il comma 3, al pari di altre norme del codice, reca una previsione attuativa della delega, attribuendo ad Anac poteri di indirizzo e di cd. soft law nella individuazione dei possibili contenuti operativi e di dettaglio dei bandi e dei contratti.

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