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Articolo 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture

Dispositivo dell'art. 171 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di regia di cui all’articolo 221 informa la Commissione europea di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

171 
Il presente articolo, che riprende il contenuto dell’articolo 138 del D.Lgs. 50 del 2016, recepisce l’articolo 86 della Direttiva 2014/25/UE, regolamentando i flussi informativi dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea.

L’articolo in esame, in particolare, attribuisce alla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 221 del codice l’obbligo di informare la Commissione Europea - su segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico o del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - di tutte le eventuali difficoltà incontrate dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti in Paesi terzi, con particolare riferimento all’inosservanza della convenzioni internazionali di diritto del lavoro indicate in apposito allegato al codice.

Il comma 2 recepisce, al livello nazionale, l’obbligo dello Stato italiano di rispettare gli impegni assunti con i Paesi terzi in materia di appalti pubblici, convenuti nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

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