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Articolo 142 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Joint venture e affidamenti a imprese collegate

Dispositivo dell'art. 142 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati:

  1. a) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all’Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti;
  2. b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.

2. Le disposizioni del codice non si applicano, altresì, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati:

  1. a) da una stazione appaltante o ente concedente a un’impresa collegata;
  2. b) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attività di cui agli articoli da 146 a 152, a un’impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.

3. La non applicabilità di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata.

4. La non applicabilità di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purché almeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata nell’ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all’ente concedente o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 4.

6. Se più imprese collegate alla stazione appaltante o all’ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano:

  1. a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
  2. b) la natura e il valore dei contratti considerati;
  3. c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l’ente concedente e l’impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

142 
L’articolo in esame ricolloca, ai fini della perimetrazione dell’ambito oggettivo dei settori speciali, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (che prevedono una esenzione generale dalla applicazione del codice, ma concernono, appunto, soltanto i settori speciali).

La nuova collocazione di tali disposizioni si giustifica in relazione all’obiettivo di autosufficienza del Libro sui settori speciali: in tal senso le richiamate disposizioni si riferiscono, in generale, ai contratti, comprensivi – salvo espressa previsione in contrario – di appalti, concessioni e concorsi di progettazione.

In particolare, il presente articolo incorpora, in una disposizione unitaria, le esenzioni relative agli affidamenti da (e a) joint ventures e a imprese collegate, che hanno una ratio unitaria.

Nel merito, vengono sostanzialmente recepite – con minimi interventi di drafting – le previsioni: a) dell’articolo 30 della direttiva 2014/25/UE e dell’articolo 14 della direttiva 2014/23/UE; b) degli articoli 29 e 31 della direttiva 2014/25/UE e dell’articolo 13 della direttiva 2014/23/UE (ad esempio, non è sembrato necessario aggiungere alla figura generale della joint venture quella di “associazioni, consorzi o imprese comuni aventi personalità giuridica”).

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