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Articolo 135 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi di ricerca e sviluppo

Dispositivo dell'art. 135 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che:

  1. a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio della propria attività;
  2. b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:

  1. a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell’esercizio della propria attività;
  2. b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
  3. c) l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](1)

Note

(1) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 72, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

135 
La disposizione disciplina, senza innovazioni sostanziali rispetto all’attuale art. 158, l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pre-commerciali.

Per quanto riguarda i settori interessati, si è scelto di predisporne un elenco nell’apposito allegato II.19, che è richiamato dal comma 1. Ciò, in modo da non appesantire la norma, tenuto conto che il comma 1 dell’attuale art. 158 richiama i servizi di ricerca e sviluppo, in guisa non immediatamente intellegibile, tramite indicazione del CPV.

Rispetto alla disciplina attuale, al comma 2 del testo proposto sono stati separatamente evidenziati – per una maggiore intellegibilità – mediante apposita elencazione i requisiti, in presenza dei quali le stazioni appaltanti possono ricorrere agli appalti pre-commerciali.

Il richiamo alle definizioni della comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007), contenuto nel comma 2 dell’art. 158, non è apparso necessario, trattandosi di norma autosufficiente e coerente.

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