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Articolo 132 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

Dispositivo dell'art. 132 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del codice.

2. Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applica l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 104.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

132 
L’articolo, al comma 1, disegna l’assetto normativo dei contratti relativi al settore dei beni culturali nell’ambito dell’impianto del Codice e, al comma 2, reca la conferma del divieto di avvalimento per i contratti del settore dei beni culturali, già previsto dall’art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016. Si segnala che, sul tema, è intervenuta una recente pronuncia della Corte costituzionale (Corte costituzionale 11 aprile 2022 n. 91) che ne ha sancito la legittimità costituzionale, mentre non risultano, allo stato, rinvii pregiudiziali su questo punto alla Corte di Giustizia.

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