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Articolo 21 quater Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Efficacia ed esecutività del provvedimento

Dispositivo dell'art. 21 quater Legge sul procedimento amministrativo

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo e 21 novies.

Spiegazione dell'art. 21 quater Legge sul procedimento amministrativo

Mentre l'efficacia è l'idoneità del provvedimento a produrre effetti, l'esecutività è l'idoneità del provvedimento ad essere eseguito.

Di regola, come disposto dal comma 1 del presente articolo, i provvedimenti amministrativi sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

Tuttavia, l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo emanante o da altro organo a ciò deputato dalla legge.

Il legislatore amministrativo ha dunque concesso un potere cautelare generale, tramite il quale, in presenza di specifici interessi pubblici, la p.a. può sospendere l'efficacia e l'esecutività del provvedimento già perfetto.

Ad ogni modo, il periodo di sospensione può successivamente essere ridotto, ma non può essere prorogata per più di una volta, e comunque non può eccedere un termine ragionevole, né, per quanto concerne i provvedimenti attributivi di vantaggi economici, eccedere il termine di diciotto mesi.

Massime relative all'art. 21 quater Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 2208/2017

Il potere di revoca è compatibile con il rilascio di provvedimenti ampliativi definitivi (art. 21 quinquies Legge n. 241 del 1990); l'Amministrazione può sempre revocare un atto ad efficacia durevole allorquando ne sussistano le condizioni fissate dalla legge.

Cons. Stato n. 823/2017

L'art. 21 quater, co. 2, L. n. 241/1990 prescrive l'esplicita indicazione del termine della sospensione del provvedimento amministrativo (che può essere adottata solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario) nell'atto che la dispone.

Cons. Stato n. 3207/2006

È sufficiente che risultino elementi tali da poter ritenere verosimile, secondo un giudizio di probabilità (e quindi secondo un accertamento attenuato rispetto a quello necessario per il ritiro definitivo dell'atto), l'illegittimità o l'inopportunità dell'atto che forma l'oggetto del successivo intervento di autotutela, definitivamente demolitoria.

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