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Articolo 10 ter Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 06/11/2022]

Omesso versamento di IVA

Dispositivo dell'art. 10 ter Legge sui reati tributari

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta(1)(2).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".
(2) È stato ripristinato il testo già in vigore dal 22-10-2015 a seguito della soppressione della lettera p) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente l'aggiornamento in calce disposto dall'art. 39, comma 3 è stato eliminato.

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