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Articolo 10 quater Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 01/01/2025]

Indebita compensazione

Dispositivo dell'art. 10 quater Legge sui reati tributari

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

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Consulenze legali
relative all'articolo 10 quater Legge sui reati tributari

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G.M. chiede
giovedģ 07/05/2026
“Buongiorno,
essendo un libero professionista volevo chiedere se effettuare una richiesta di acquisto crediti da una procedura fallimentare può comportare un potenziale reato . Per me sarebbe un'operazione spot e unica”
Consulenza legale i 11/05/2026
Dare una risposta al quesito è estremamente difficile non conoscendo la consistenza, la derivazione e l’utilizzo dei crediti in esame e vista anche l’estrema difficoltà tecnica di qualsivoglia operazione riguardante i crediti in parola.
In via generale, comunque, è possibile affermare quanto segue.

Se si tratta di crediti ordinari (per intenderci, non crediti tributari), l’acquisizione degli stessi non ha nessun risvolto penale, né in relazione all’acquisto né in relazione all’utilizzazione e all’escussione. L’acquisto di un credito è operazione regolarissima dal punto di vista civilistico e non è censurato in alcuna disposizione di natura penale, eccezion fatta in quei casi in cui l’acquisto (e il successivo utilizzo) sia il viatico per la commissione di ulteriori reati, come quello di truffa (e non sembra essere il caso di specie). L’unica circostanza cui prestare attenzione è il valore del credito, che deve essere attribuito direttamente dalla procedura fallimentare e sulla base di valutazioni dettagliate e specifiche.

Se, invece, si tratta di crediti tributari la situazione si complica.
Sotto il profilo penale, la disposizione in rilievo è quella di cui al vecchio art. 10-quater d.lgs. 74/2000 (ora confluita nel d.lgs. 173/24), che vieta l’utilizzazione in compensazione di crediti tributati inesistenti o non spettanti se viene superato il limite di euro 50.000 in un anno.
Ora, se un tempo la disposizione in parola, in ipotesi di acquisto di un credito altrui, puniva l’utilizzo in compensazione del credito altrui con propri debiti erariali solo laddove il credito acquistato fosse inesistente, a seguito di un mutamento giurisprudenziale recentissimo si è arrivati ad affermare che tale ipotesi di reato sussiste anche allorché il credito, pur esistente, sia stato comunque originato da soggetti diversi da colui il quale lo utilizza in compensazione.
Detto in parole semplici, la disciplina attuale in ambito tributario sostanzialmente proibisce l’utilizzazione in compensazione di qualsiasi credito altrui, generando non solo la sanzione penale di cui al predetto art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000 ma anche l’inefficacia, sul fronte strettamente tributario, dell’imposta assolta mediante compensazione.


In sintesi:
  • l’acquisto del credito ordinario da una procedura fallimentare non determina alcun reato;
  • l’acquisto del credito tributario non determina alcun reato ma lo stesso sarebbe praticamente inutilizzabile e, anzi, se usato in compensazione, la condotta potrebbe essere sussunta nell’alveo del reato di indebite compensazioni in precedenza menzionato.