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Articolo 15 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivitą di controllo dell'Agenzia delle entrate

Dispositivo dell'art. 15 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena(1).

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  1. a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  2. b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

  1. a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
  2. b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, commi 2 e 7 del D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108. Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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Franco G. chiede
mercoledģ 01/04/2026
“Buongiorno, mi è stata iscritta a ruolo la decadenza da una rateazione di un avviso bonario per aver pagato in data 1/4/2025 (ma con ravvedimento) la rata precedente che scadeva però il 31/12/2024 confidando nei 7 giorni di maggior termine. E' vero che il comma 2 del 15-ter del 602 per il cumulo di 2 rate prevede la decadenza, ma il c. 3 prevede il lieve inadempimento e non indica l'inapplicabilità a questa fattispecie di tardività. Mi hanno inoltre applicato le sanzioni del 30% sull'intera imposta originariamente dovuta defalcando quella versata con le rate pagate fino a quella del 1/4/205. No avrebbero dovuto sanzionare al 30 soltanto le rate non ancora saldate ? L' aggravio di sanzioni è pesante perchè la rateazione riguardava una rateazione agevolata con la sanzione ridotta al 3% (ex Covid) e genera una assurda sproporzione fra 1 giorno di ritardo, peraltro ravveduto, e la sanzione al 30% .”
Consulenza legale i 08/04/2026
In merito alla vicenda rappresentata, è necessario distinguere con precisione i diversi profili normativi coinvolti, ossia: (i) la disciplina della decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari, (ii) l’eventuale applicabilità del “lieve inadempimento” e (iii) la corretta determinazione delle sanzioni conseguenti alla decadenza.

Sotto il primo profilo, la decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari è regolata dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). In particolare, il comma 2 stabilisce espressamente che il contribuente decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, ovvero di una rata qualora il pagamento avvenga con un ritardo superiore a quello consentito. Nel caso di specie, il pagamento della rata in scadenza al 31 dicembre 2024 è stato effettuato in data 1° aprile 2025, ossia ben oltre il limite dei 7 giorni di tolleranza previsto dalla normativa. Tale ritardo, eccedendo ampiamente la soglia di tolleranza, integra pienamente una causa di decadenza, a prescindere dal fatto che il pagamento sia stato successivamente eseguito mediante ravvedimento operoso.

E, infatti, il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è istituto applicabile alle violazioni tributarie in generale, ma non è idoneo a “sanare” gli effetti decadenziali espressamente previsti dalla normativa sulla rateazione. La giurisprudenza e la prassi amministrativa sono costanti nel ritenere che il ravvedimento non impedisce la decadenza, quando questa si è già verificata per il superamento dei termini essenziali previsti dalla legge.

Con riferimento al richiamato comma 3 dell’art. 15-ter, relativo al “lieve inadempimento”, si evidenzia che tale disposizione circoscrive l’irrilevanza della violazione ad ipotesi ben delimitate, ossia: (i) insufficiente versamento non superiore al 3% della rata e comunque a 10.000 euro, ovvero (ii) ritardo contenuto entro i 7 giorni. Nel caso in esame, il ritardo di circa tre mesi non rientra in alcuna delle ipotesi di lieve inadempimento normativamente previste. Pertanto, la disposizione di cui al comma 3 non può trovare applicazione, non per una sua esclusione espressa, ma per la mancanza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma stessa.

Quanto al secondo profilo, concernente la misura delle sanzioni applicate a seguito della decadenza, occorre precisare che la decadenza comporta la perdita del beneficio della rateazione e il ripristino del regime sanzionatorio ordinario. In altri termini, viene meno il trattamento di favore originariamente accordato (nel caso rappresentato, la sanzione ridotta al 3%, prevista dalla normativa emergenziale), e l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute applicando la sanzione piena del 30%, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Sul punto specifico — ossia se la sanzione del 30% debba essere applicata sull’intero debito originario, oppure solo sulle rate residue non ancora versate — la prassi dell’Agenzia delle Entrate e l’interpretazione prevalente ritengono che, a seguito della decadenza, la sanzione si applichi sull’imposta residua non ancora definitivamente regolarizzata, con scomputo di quanto già versato a titolo di imposta. Pertanto, non si dovrebbe procedere a una “ri-sanzionazione” delle somme già correttamente pagate, ma la base di calcolo della sanzione viene comunque rideterminata tenendo conto della perdita del regime agevolato sull’intero piano rateale.

Tale meccanismo, pur formalmente coerente con il sistema normativo, può determinare — come nel caso evidenziato — effetti particolarmente gravosi e apparentemente sproporzionati rispetto alla violazione commessa. Tuttavia, sotto il profilo strettamente giuridico, la disciplina vigente non prevede strumenti automatici di graduazione della sanzione in funzione della gravità concreta dell’inadempimento, una volta intervenuta la decadenza.

Non può tuttavia escludersi la possibilità di far valere, in sede contenziosa, il principio di proporzionalità della sanzione, di matrice unionale e più volte richiamato anche dalla giurisprudenza nazionale, soprattutto in ipotesi in cui l’inadempimento sia di minima entità e non abbia arrecato un concreto pregiudizio all’Erario. In tale ottica, potrebbe essere valutata la proposizione di un ricorso volto a contestare quantomeno la misura delle sanzioni applicate, evidenziando l’evidente sproporzione tra la violazione (ritardo, peraltro successivamente sanato) e l’aggravio sanzionatorio conseguente alla decadenza.

Infine, con riferimento alla circostanza segnalata relativamente alle limitazioni operative del sistema dell’Agenzia delle Entrate nella selezione delle annualità (che ha impedito di indicare il 2020), si tratta di un profilo meramente tecnico-operativo che, pur giustificando la modalità di versamento adottata, non incide sulla valutazione giuridica della tempestività del pagamento, che resta ancorata alla data di esecuzione dello stesso rispetto alla scadenza originaria.

In conclusione, la decadenza dalla rateazione risulta, sotto il profilo normativo, difficilmente contestabile, in quanto determinata da un ritardo ampiamente eccedente i limiti di tolleranza previsti dalla legge e non sanabile mediante ravvedimento operoso. Più margini di discussione si ravvisano, invece, con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, rispetto alle quali può essere valutata un’azione difensiva fondata sul principio di proporzionalità e sulla concreta entità dell’inadempimento.