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Articolo 213 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Chiusura della liquidazione

Dispositivo dell'art. 213 Legge fallimentare

(1) Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma (2), ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato (3). Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni (4), il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.
La chiusura della liquidazione è solitamente decisa dal commissario liquidatore, anche se è ammissibile una chiusura su iniziariva dell'autorità vigilante.
(2) Prima della modifica operata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, la norma recitava "nelle forme previste dall'art. 26, terzo comma".
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 2006 n. 154 che "l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge".
Il legislatore ha recepito la decisione con il decreto correttivo del 2007.
(4) Non è prevista la fissazione di un'udienza per la discussione.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

18 L’articolo 18 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo V, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il comma 4 sostituisce l’articolo 213 del r.d., onde recepire le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 2006, n. 154, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma secondo, «nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei “creditori ammessi”» - fra i quali ha precisato la Corte vanno compresi i “creditori prededucibili” - «il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell’avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge».
Con la nuova formulazione si adegua, altresì, il procedimento ai principi del “giusto processo”, omologandolo allo schema uniforme del rito camerale attraverso il richiamo alle disposizioni del novellato articolo 26.

Massime relative all'art. 213 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 14546/2004

Il compenso del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa va determinato, in mancanza di una specifica norma di legge che ne indichi i criteri, mediante applicazione analogica dell'art. 39 l. fall., giacché le funzioni del commissario liquidatore sono del tutto simili a quelle del curatore fallimentare, mentre va esclusa l'applicazione diretta delle tariffe professionali, in ragione della diversa natura del rapporto cui queste si riferiscono.

Cass. civ. n. 2627/2002

Appartiene alla competenza giurisdizionale dell'A.G.O. la controversia insorta, in tema di liquidazione del compenso del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, tra il commissario stesso e l'autorità di vigilanza, incidendo la stessa su posizioni di diritto soggettivo; e non spiega influenza la circostanza che la determinazione del compenso sia compiuta con atto amministrativo avente carattere di provvedimento autoritativo e discrezionale.

Cass. civ. n. 2189/1973

Il provvedimento di liquidazione del compenso a favore del commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa è vincolato all'applicazione di criteri giuridici stabiliti a tutela diretta e immediata della posizione creditizia del commissario medesimo. Tali criteri possono ravvisarsi, ricorrendo determinati requisiti soggettivi, nel rispetto delle tabelle professionali obbligatorie e, in ogni caso, nel rispetto del principio generale secondo cui le prestazioni di lavoro comportano che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Sulle contestazioni proposte dal commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa contro la liquidazione del compenso per le prestazioni da lui svolte deve pronunciare il tribunale, col pieno rispetto del principio del contraddittorio e con provvedimento motivato. Il provvedimento col quale il presidente del tribunale, ritenendo che non sussista la competenza del tribunale a provvedere su dette contestazioni dichiara il non luogo a deliberare sulla richiesta della parte, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto è riconoscibile come provvedimento giurisdizionale, sia pure abnorme perché emesso dal presidente del tribunale in un'ipotesi in cui non ricorre la sua competenza monocratica; chiude il procedimento con una decisione di non proponibilità della domanda ed è suscettibile, quindi, di passare in giudicato; incide su diritti soggettivi, posto che il diritto al compenso riconosciuto dalla legge al commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa è del tutto analogo al diritto al compenso che spetta al curatore per l'ufficio da lui tenuto nel processo fallimentare.

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