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Articolo 212 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ripartizione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 212 Legge fallimentare

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali (1), sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali (1) si applicano le disposizioni dell'art. 113.

Note

(1) Gli acconti parziali e le ripartizioni parziali sono, per la giurisprudenza, due concetti distinti: i primi hanno, infatti, solo natura provvisoria, mentre i riparti seguono un preciso iter procedurale.

Massime relative all'art. 212 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 8686/1991

Il commissario liquidatore dell'impresa in amministrazione straordinaria, il quale è tenuto ad inserire i crediti vantati nei confronti dell'impresa nello stato passivo, da formarsi ai sensi dell'art. 209 l. fall., richiamato dall'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (conv., con modificazioni nella L. 3 aprile 1979, n. 95), non può effettuare pagamenti a favore dei creditori prima della ripartizione dell'attivo, salvo la possibilità di distribuire acconti parziali per i crediti ammessi, ai sensi dell'art. 212 l. fall.

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