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Articolo 203 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

Dispositivo dell'art. 203 Legge fallimentare

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III [64-71], anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata (1). [Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225.] (2)

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore della repubblica una relazione (3) in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

Note

(1) La norma stabilisce, quindi, che tali soci non possano essere sottoposti a liquidazione coatta.
(2) L'ultimo periodo del primo comma è stato abrogato dal d.lgs. 270/1999.
(3) Questa relazione è molto diversa da quella redatta dal curatore fallimentare. Il commissario liquidatore, infatti, non ha termini per il deposito della relazione, non deve indicare i motivi per cui si avvia il procedimento e non deve consegnarla al giudice delegato, ma al procuratore della repubblica. Lo scopo di questa relazione è disincentivare i reati fallimentari.

Massime relative all'art. 203 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6544/2001

In tema di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di esercizio da parte del commissario liquidatore dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, l. fall., al fine di vedere revocati i pagamenti intervenuti nell'anno precedente alla liquidazione, per la determinazione della competenza territoriale si rende applicabile il criterio di collegamento dell'art. 20 c.p.c., individuabile nel forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 comma terzo, c.c., ossia il domicilio del creditore corrispondente a quello della sede del liquidatore. La natura costitutiva della revocatoria fallimentare non esclude il collegamento dell'azione ai diritti di obbligazione, in sostanza domandandosi con la revoca del versamento la restituzione della somma corrispondente al quantum pagato, né osta a tale ricostruzione dell'azione l'identificazione come diritto potestativo del potere di agire; infatti il cosiddetto diritto potestativo è comunque relativo «a diritti di obbligazione», perché il suo esercizio da un lato ripristina la garanzia patrimoniale alterata dal pagamento di cui sancisce l'inefficacia e dall'altro determina la costituzione di un credito che in caso di buon esito dell'azione, non potrà adempiersi se non al domicilio del creditore, divenendo le somme versate immediatamente restituibili al liquidatore e, quindi, oggetto di un'obbligazione relativa ad una somma liquida ed esigibile.

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