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Articolo 131 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Reclamo

Dispositivo dell'art. 131 Legge fallimentare

(1) Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede con decreto motivato.

Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

La norma è stata profondamente innovata dal legislatore nel 2007, con l'esclusione del giudizio ordinario in caso di impugnazione del decreto di omologazione. Il procedimento, che si svolge in camera di consiglio, è descritto nel dettaglio.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 9 sostituisce l’art. 131 del r.d., modellando il procedimento di reclamo avverso il decreto conclusivo del giudizio di omologazione alla stregua di uno schema uniforme di rito camerale fallimentare.
Il comma primo del nuovo art. 131 riproduce il corrispondente comma primo del testo vigente.
Il comma secondo stabilisce che il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo decorre dalla notificazione del decreto da farsi a cura della cancelleria, allo scopo di garantire da un lato il diritto di difesa dei soggetti legittimati al reclamo e dall’altro le esigenze di celerità nella definizione del giudizio.
I commi dal terzo al nono disciplinano la fase introduttiva del procedimento conformemente agli altri procedimenti camerali sul modello del rito del lavoro.
Il comma decimo disciplina l’istruttoria.
Il comma undicesimo stabilisce che la corte provvede con decreto motivato, non diversamente da quanto previsto dal testo attuale.
Il comma dodicesimo riproduce il comma sesto del testo vigente, precisando tuttavia che il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione da farsi a cura della cancelleria, per le ragioni già indicate a proposito del provvedimento di primo grado.

Massime relative all'art. 131 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3274/2011

Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare, il curatore non assume la qualità di parte in senso anche sostanziale, poiché la sua partecipazione al procedimento deriva dallo svolgervi la funzione pubblicistica che lo qualifica come organo della procedura e, a tale stregua, necessario contraddittore processuale, mediante i pareri sulla proposta, la relazione all'esito del voto, la relazione in caso di inerzia del comitato dei creditori, l'iniziativa per la messa al voto di proposte ulteriori rispetto a quella scelta dal predetto comitato, la comunicazione del decreto del giudice delegato con le modalità per l'inizio del giudizio. Nè l'art. 131 legge fallim., nel prevedere - nel testo di cui al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, "ratione temporis" applicabile - che la notifica del reclamo avverso il decreto del tribunale avvenga nei confronti del curatore e delle "altre parti", rinvia a queste come ulteriori parti rispetto allo stesso curatore, dovendo invece essere inteso come fonte che individua nel curatore la parte solo formale del giudizio, essendo le "altre parti" quelle ulteriori rispetto al ricorrente, tant'è che il d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, modificando il citato articolo con valore interpretativo, ha disposto che la medesima notifica sia fatta in capo alle altri parti, identificate, se non reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti, con ciò confermando che il curatore non può interporre autonomo reclamo. Ne consegue che il predetto difetto di legittimazione al reclamo, da parte del curatore, contro il decreto che decide sull'omologazione, rende inammissibile, altresì, il ricorso per cassazione, proposto dallo stesso organo, avverso la successiva decisione della corte d'appello assunta in sede di impugnazione.

Cass. civ. n. 7763/2001

Nel procedimento di opposizione all'omologazione del concordato fallimentare, l'abbreviazione del termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 131 l. fall., non si estende al termine di costituzione del ricorrente.

Cass. civ. n. 10349/1998

L'art. 131 della l. fall., nell'attribuire la legittimazione attiva solo a coloro che abbiano proposto opposizione nel corso del giudizio di omologazione ed al fallito, non preclude all'assuntore la possibilità di agire per la tutela di un proprio diritto, in virtù di un potere che gli appartiene in via esclusiva in relazione alla situazione patrimoniale in cui è subentrato. Sotto un tal punto di vista non può pertanto negarsi all'assuntore l'astratta possibilità di impugnare la sentenza di omologazione del concordato fallimentare.

Cass. civ. n. 3008/1988

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza omologativa del concordato fallimentare che provoca la chiusura (art. 131 ult. comma legge fall.) e la cessazione degli effetti della procedura fallimentare (art. 120 legge fall.), ed in particolare delle conseguenze di ordine patrimoniale per il fallito (perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni e perdita della capacità processuale in ordine agli stessi: artt. 42 e 43 legge fall.), il fallito è legittimato ad impugnare la sentenza di accertamento di un suo debito e di condanna del curatore al pagamento, non rilevando in contrario che non sia stato ancora pubblicato il decreto che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato (art. 136 legge fall.) trattandosi di atto successivo alla chiusura della procedura fallimentare, preclusivo solo della possibilità di risoluzione del concordato (e della contestuale procedura per la riapertura del fallimento), né che il nome del fallito risulti ancora iscritto nel registro di cui all'art. 50 legge fall., riguardando le incapacità previste dalla legge le sole incapacità personali, che vengono meno soltanto per effetto della sentenza di riabilitazione, e non quelle che riguardano le conseguenze di ordine patrimoniale della dichiarazione di fallimento, la cui cessazione è effetto immediato della chiusura del fallimento stesso.

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