Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 110 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Procedimento di ripartizione

Dispositivo dell'art. 110 Legge fallimentare

(1) Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Note

(1) Il curatore deve predisporre due documenti:
- il prospetto delle somme disponibili: indica tutte le somme incassate, a qualsiasi titolo, tolte quelle prededucibili;
- il progetto di ripartizione: è un elenco che contiene tutti i creditori concorsuali ordinati gerarchicamente, a ciascuno dei quali è assegnatata una percentuale e una somma erogabile.

Ratio Legis

La norma disciplina il procedimento di ripartizione dell'attivo, inteso come la massa liquida attiva mobiliare che il curatore ha ricavato dalla liquidazione del patrimonio del fallito.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

8 L’articolo 8 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VII della legge fallimentare.
Il comma 1 reca modifiche all’articolo 110 del r.d.
Nell’articolo 110, primo comma, l’aggiunta di un periodo, dopo il primo (" Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51"), serve a chiarire che i crediti esentati dal divieto di azioni esecutive e cautelari fruiscono di un privilegio puramente processuale (il potere di iniziare o proseguire l’espropriazione pur in pendenza del fallimento del debitore), ma non sono esentati dal “concorso sostanziale”: come tutti gli altri crediti devono essere ammessi al passivo (“concorso formale”) e poi devono essere collocati nei riparti (“concorso sostanziale”), per poter trattenere in via definitiva quanto è stato ricavato dall’espropriazione singolare da loro compiuta. In tal modo, si opera un soddisfacente raccordo fra l’esecuzione singolare e la procedura fallimentare: sui beni oggetto dell’esecuzione singolare, infatti, possono esservi diritti poziori di altri creditori, sicché il conflitto fra tali crediti e i crediti per cui si è proceduto in sede di esecuzione singolare non può trovare altra soluzione che nell’ambito dei riparti fallimentari.
La modifica del secondo comma del medesimo art. 110 (soppressione delle parole "sentito il comitato dei creditori") si spiega perché, limitandosi il giudice delegato a ordinare il deposito del progetto di ripartizione, non vi è un provvedimento per l’emanazione del quale occorra sentire preventivamente il comitato dei creditori, i cui membri, come tutti i creditori, possono prendere visione del progetto di ripartizione in cancelleria e, eventualmente, proporre reclamo.
La modifica del terzo comma del medesimo art. 110, serve a precisare che il reclamo contro il progetto di ripartizione si propone davanti al giudice delegato: il progetto, infatti, è atto del curatore e il giudice delegato si limita, in prima battuta, a ordinarne il deposito in cancelleria. Contro il decreto del giudice delegato che pronuncia sul reclamo sarà poi proponibile reclamo al tribunale ex art. 26 e contro il decreto del tribunale ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Massime relative all'art. 110 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1523/2013

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il relativo avviso di deposito, anche alla stregua dell'art. 110, secondo comma, legge fall. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, deve essere comunicato, a pena di nullità, altresì ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, in quanto legittimati a presentare, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, osservazioni all'anzidetto progetto.

Cass. civ. n. 393/2010

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, e con riguardo alla disciplina antecedente alla riforma di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, essendo detto provvedimento ormai coperto dal giudicato interno; pertanto, un soggetto che, per qualsiasi titolo, intenda surrogarsi nella posizione di un creditore già ammesso al passivo, non può proporre la relativa istanza nella predetta sede, ma deve farlo secondo le regole processuali stabilite dalla legge fallimentare, e, dunque, tramite l'opposizione allo stato passivo o l'insinuazione tardiva di cui all'art. 101 legge fall.

Cass. civ. n. 18105/2009

Nella ripartizione dell'attivo del fallimento, le osservazioni dei creditori possono investire soltanto la graduazione dei privilegi e la collocazione di ciascun credito rispetto a quelli concorrenti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 della legge fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. Pertanto, nel caso in cui il giudice delegato non abbia provveduto d'ufficio al riconoscimento in privilegio della rivalutazione monetaria e degli interessi postfallimentari sui crediti di lavoro (dovuto, ai sensi dell'art. 54 della legge fall., a seguito della sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2001, n.162), e tale vizio non sia stato fatto valere con l'opposizione allo stato passivo ex art.98 della legge fall., il creditore non può più far valere tali pretese in sede di reclamo avverso il decreto di esecutività del piano di riparto, predisposto in conformità alle risultanze del predetto stato passivo.

Cass. civ. n. 5766/1990

Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre per il resto si sottrae a detta tassazione in quanto atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi, il quale non definisce controversie.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 110 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

GUIDO B. chiede
giovedì 03/09/2020 - Veneto
“PREMESSA
una persona fisica ha costruito ex novo un capannone artigianale che, una volta terminato (1985), ha affittato ininterrottamente per 28 anni ad una srl commerciale, esercente la attività di compravendita di beni alimentari all'ingrosso.
nel 2012, dopo 28 anni di affitti pagati al proprietario con regolarità (100% di puntualità), i 2 soci della srl (nel frattempo trasformata in snc) hanno manifestato l'interesse a comprare il capannone ove la snc svolgeva la propria attività commerciale. A marzo del 2013, aderendo alla richiesta dei 2 soci, il proprietario ha venduto l'immobile (per 167.000 €, se non erro), ai 2 soci come persone fisiche, che probabilmente avranno affittato l'immobile alla snc di cui erano comproprietari (al 50% cad.).
il rogito notarile prevedeva il pagamento del prezzo pattuito in, se non ricordo male, quasi 100 rate mensili posticipate, di oltre 1.600 € /cad. senza interessi, fino alla concorrenza del debito dichiarato al 100% in atto.
La proprietà del capannone quindi è stata trasferita subito (marzo 2013) alle 2 persone fisiche socie della snc; come "contrappeso" per la dilazione di pagamento concessa (in virtu' della totale puntualità di pagamento manifestata nei 28 anni precedenti) è stata iscritta ipoteca legale in favore del venditore per 200.000 € , non essendo possibile dare quietanza del pagamento in sede di atto notarile (posticipato in 100 rate future).
la ipoteca in favore del venditore è stata regolarmente iscritta dal Notaio rogante e consolidata senza nessuna problematica, rilievo, vizio, problema (a marzo 2013). tutto regolare.

FATTO
I 2 soci della snc, divenuti comproprietari da subito dell'immobile, hanno continuato la propria attività, pagando con regolarità i ratei mensili posticipati, per tutto il 2013, 2014, 2015 e 2016.
Nessun problema sino a fine 2016. All'inizio del 2017, i 2 soci hanno dichiarato a voce alcuni sopravvenuti problemi della gestione, interrompendo i pagamenti e venendo dichiarati falliti alla fine del 2017, con fallimento sia della snc che dei 2 soci titolari come persone fisiche.
Per effetto dei pagamenti effettuati sino alla fine del 2016, residuava un credito residuo, senza interessi, di 98.000 € circa in favore dell'ex proprietario venditore dell'immobile (nel 2013).
Il curatore del fallimento,nominato nel 2018, ha ammesso al passivo del fallimento l'ex proprietario venditore dell'immobile come creditore previlegiato ipotecario, per l'intero importo (100%) del valore nominale del credito vantato, circa 98.000 €, essendo la ipoteca consolidata nel 2013 opponibile al fallimento della snc e al fallimento personale dei 2 soci.
nella primavera del 2019, il curatore del fallimento, dopo aver fatto effettuare una perizia ad un geometra locale (che pure presentava un refuso abbastanza grave sul prezzo di vendita, dovuto ad un banale errore di calcolo) ha posto in vendita il capannone aggiudicandolo ad un operatore commerciale locale, per 117.000 € circa, essendo andata senza esito la successiva asta (luglio 2019) indetta per verificare la presenza, o meno, di offerte di importo superiore.
il nuovo acquirente dovrebbe aver corrisposto l'intero prezzo pattuito (117.000 €) in favore della curatela, sul cui C/C residuavano circa 178.000 di saldo creditore (+) (per la maggior parte dovuti alla vendita dell'immobile da parte dei 2 soci falliti della snc fallita anche essa).
Nella primavera del 2020 il nuovo proprietario, titolare di una attività di compravendita e assistenza gomme per autoveicoli, ha trasferito la propria attività commerciale presso il capannone acquisito dal fallimento, e da agosto /settembre 2020 esercita la propria attività anche con accesso al pubblico.
Dentro il capannone stesso, il nuovo proprietario sta effettuando dei lavori di manutenzione, anche straordinari, quali ad esempio scavi, per reti elettriche o idrauliche e , si presume, per adeguare l'immobile alla nuova attività.

DOMANDE/QUESITI:

a) il curatore del fallimento, nell'ambito della propria attività professionale, può consentire al nuovo acquirente l'ingresso nell'immobile (certamente strumentale) senza avere corrisposto ancora nessun importo (zero) al vecchio proprietario ?;
b) al vecchio proprietario non è stato fatto firmare niente: può essere che il nuovo proprietario, pur in buona fede, possa addirittura entrare nell'immobile, fare dei lavori, e svolgere una nuova attività ?
c) possono essere stati violati diritti del vecchio proprietario, pure riconosciuto creditore previlegiato ipotecario del fallimento dei 2 soci ?
d) la offerta di aggiudicazione a luglio 2019 sembrava viziata da un errore di calcolo (è un refuso evidente) fatto dal Perito nominato dal Curatore, che tuttavia fissa (per errore) un prezzo di vendita ad un importo più basso: questo errore di valutazione, potrebbe " aver favorito " il nuovo proprietario in quanto la proposta di acquisto era basata/attestata su un valore di perizia di importo inferiore su cui è avvenuta la aggiudicazione: quali i possibili rilievi che il vecchio proprietario potrebbe fare ?
e) a maggio 2020 il curatore ha proposto al vecchio proprietario un primo riparto di 40.000 € che non si capisce SE è un primo riparto parziale (suscettibile di un secondo riparto, da farsi in tempi successivi) a valere sui 98.000 € circa di credito ammessi al passivo: come deve comportarsi il vecchio proprietario per acclarare SE si tratta di un anticipo (ancora da corrispondere peraltro) di 40.000 € o, al contrario, se i 40.000 € saranno il saldo totale a lui dovuto o se il saldo potrebbe essere addirittura inferiore per sopravvenute passività (ad oggi non dichiarate) ??
f) il vecchio proprietario non ha firmato niente e non gli è stato richiesto nulla, in altre parole, non ha dato acquiescenza nè ha firmato transazioni o rinunciato a nulla/ a nessun diritto: però non ha ricevuto neanche un centesimo e nel frattempo il nuovo proprietario esercita una nuova attività (di gommista) in un immobile su cui era stata iscritta una ipoteca (a marzo 2013), 56 mesi prima del fallimento;
g) recentemente (2020) il vecchio proprietario non ha effettuato nessuna verifica ipotecaria sulla ipoteca che era stata correttamente iscritta in Conservatoria: quindi non sa SE sia stata cancellata, ad oggi, dal curatore: in tale caso, il Curatore, potrebbe cancellare una ipoteca su un immobile, senza aver richiesto nè fatto firmare nulla al vecchio proprietario, riconosciuto creditore ipotecario ?.

la presente per chiedere INFO sul tema esposto nella presente relazione, con il vincolo di mantenere totalmente riservati nomi, fatti , eventi, ogni circostanza relativa ai fatti qui presentati, e con il vincolo di mantenere l'impegno di spesa a mio carico nel massimale concordato di € 29,90.

GRAZIE in anticipo per la attenzione.

In fede,
Consulenza legale i 14/09/2020
In relazione al quesito formulato, si deve rilevare quanto segue.

L’immissione nel possesso dell’acquirente aggiudicatario di un immobile all’esito di una procedura di vendita competitiva ai sensi dell’art. art. 107 della l. fall. L.F., alla cui lettura si rimanda, non richiede alcuna acquiescenza da parte del “vecchio proprietario” di detto immobile, titolare, nel caso di specie, di un privilegio ipotecario sul medesimo.

Infatti, con il decreto di trasferimento di vendita dell’immobile al nuovo proprietario, quest’ultimo certamente ha il diritto, senza alcuna necessità di atti di altri soggetti, di essere immesso nel possesso di detto immobile.

Non mutano le conclusioni neppure se il “vecchio proprietario” (o meglio il creditore che gode di un privilegio ipotecario) non abbia ancora ottenuto quanto gli spetta dalla procedura fallimentare in base al grado del proprio credito. Infatti, una volta che viene perfezionata la vendita competitiva (con l’aggiudicazione, pagamento del prezzo e trasferimento della proprietà dell’immobile), il curatore fallimentare procederà a redigere un progetto di riparto ex art. 110 L.F., il quale, una volta definitivo perché non contestato, diventerà la base per effettuare il /i riparto/i in favore dei vari creditori della massa fallimentare.

In conclusione, non si riscontrano criticità nell’operato del curatore nel caso di specie.