Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1523 del 23 gennaio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il relativo avviso di deposito, anche alla stregua dell'art. 110, secondo comma, legge fall. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche ad esso apportate dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, deve essere comunicato, a pena di nullità, altresì ai creditori non ammessi che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, in quanto legittimati a presentare, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, osservazioni all'anzidetto progetto.

(massima n. 2)

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, la sola circostanza che un creditore ammesso al passivo - il quale abbia eletto domicilio nel comune sede del tribunale procedente - sia risultato "sconosciuto" all'indirizzo indicato all'atto della comunicazione del deposito del rendiconto del curatore (disposta ai sensi dell'art. 116 legge fall. anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006), non consente il deposito nella cancelleria dello stesso tribunale procedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, legge fall., del successivo avviso del curatore concernente il deposito del progetto di ripartizione finale dell'attivo, ciò traducendosi in una violazione della necessaria effettività della tutela giurisdizionale e, al contempo, della distinzione delle fasi della procedura, cui gli avvisi si riferiscono.

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