Cassazione civile Sez. I sentenza n. 393 del 13 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, e con riguardo alla disciplina antecedente alla riforma di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, essendo detto provvedimento ormai coperto dal giudicato interno; pertanto, un soggetto che, per qualsiasi titolo, intenda surrogarsi nella posizione di un creditore già ammesso al passivo, non può proporre la relativa istanza nella predetta sede, ma deve farlo secondo le regole processuali stabilite dalla legge fallimentare, e, dunque, tramite l'opposizione allo stato passivo o l'insinuazione tardiva di cui all'art. 101 legge fall.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.