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Articolo 90 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fascicolo della procedura

Dispositivo dell'art. 90 Legge fallimentare

(1) Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

Il fascicolo fallimentare è fondamentale per ricostruire in maniera ordinata gli eventi e i documenti attinenti alla procedura, per rispondere ad esigenze di trasparenza nei confronti del fallito e dei suoi creditori.

Massime relative all'art. 90 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 71/1987

Il principio, secondo il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un inadempimento od un ritardo nell'adempimento, quale fonte di responsabilità risarcitoria, opera pure nel caso di esercizio provvisorio dell'impresa del fallito che configura una mera fase della procedura concorsuale e non implica trasferimento dell'azienda al curatore. Anche in tale ipotesi, pertanto, la sopravvenuta scadenza del termine fissato per il pagamento di contributi previdenziali od assicurativi non può determinare l'applicabilità delle sanzioni civili contemplate per l'omesso o ritardato versamento dei contributi medesimi, salvo che si deducano o dimostrino specifici comportamenti colposi del curatore (ad esempio, per la mancata esecuzione del riparto o l'inosservanza di provvedimenti che dispongano pagamenti parziali in via provvisoria).

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Consulenze legali
relative all'articolo 90 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alessio B. chiede
martedì 22/12/2020 - Lazio
“Buonasera,
sono interessato all'acquisto di un credito nell'ambito di un fallimento (10/2014 del tribunale di Rieti). Come faccio per conoscere chi sono i creditori del fallimento ed entrare in contatto con loro?
Posso avere accesso al fascicolo fallimentare?
Grazie”
Consulenza legale i 23/12/2020
L’accesso al fascicolo del fallimento da parte di terzi è regolato dall’art. 90 L.F., che, all’ultimo comma, attribuisce ai medesimi “il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore”.

La norma condiziona l’accesso al fascicolo per i terzi al possesso di un interesse specifico ed attuale alla visione del fascicolo. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che: “Il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inserito in detto fascicolo, porta, dunque ad escludere che i soggetti (fallito, creditori e terzi) comunque coinvolti nello svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione ed a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale deve essere formulata in modo da consentire non solo l’identificazione dell’istante e degli atti che si intendano visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione (Cass., 8 gennaio 2019, n. 212).

Come osservato dalla Suprema Corte, occorre dunque che venga presentata una apposita istanza al giudice delegato della procedura fallimentare, in cui si chiede di poter visionare l’elenco dei creditori del fallimento, giustificando l’accesso con l’interesse ad acquistare i crediti.

Francesco P. chiede
mercoledì 04/11/2020 - Lombardia
“Buongiorno Vi chiedo cortesemente una consulenza in merito:
Premesso che un professionista (avvocato) ha prodotto un documento “fattura di albergo (fallito)” affermando che in quei giorni non era presente su una base di una mia dichiarazione nella Comparsa in costituzione per un opposizione ad decreto ingiuntivo a mio sfavore, già sentenziato anno 2019; con la motivazione della sentenza chi paga in contanti ex art. 2726 non può dimostrare i pagamenti (già Vostra cortese risposta Q202025024).
Avrei bisogno cortesemente come posso recuperare l'estratto del Libro Giornale del albergo (fallito) ho già chiesto tramite Istanza al Curatore fallimentare e successivamente al Giudice Delegato del fallimento una copia dell'estratto del Libro ma purtroppo non mi è stato possibile ricevere informazioni e/o dati che non appartengono (Estratto Libro Giornale depositato in Cancelleria fallimentare per Istanza presentata).
L'estratto del Libro Giornale è in cancelleria fallimentare come potrei richiedere una copia in considerazione che è un diritto informare l'Autorità Giudiziaria se i fatti costituiscono reati e anche per piano deontologico costituendo un grave illecito disciplinare.
Grazie.
Cordiali Saluti.
Francesco P.”
Consulenza legale i 10/11/2020
La norma applicabile nel caso di specie è l’art. 90 della Legge Fallimentare, a mente del quale i terzi “hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore”.
Tale norma è il risultato di un giusto contemperamento di due esigenze: da un lato, la riservatezza che deve essere assicurata alla procedura fallimentare e, dall’altro lato, il diritto di difesa dei soggetti che necessitano di specifici atti o documenti relativi alla procedura.

Infatti, l’accesso agli atti di una procedura fallimentare da parte di terzi è ammesso solamente a condizione di una “specifico interesse” di questi all’esercizio di tale diritto.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale deve essere formulata in modo da consentire non solo l’identificazione dell’istante e degli atti che si intendano visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 novembre 2018 – 8 gennaio 2019, n. 212).

Declinando la norma e l’indirizzo di legittimità nel caso di specie, si deve, dunque, concludere che l’accesso agli atti e/o documenti della procedura fallimentare è subordinata ad una specifica istanza da parte del terzo, in cui quest’ultimo specifici chiaramente l’interesse sotteso alla consultazione.

Ciò premesso, dall’analisi del provvedimento emesso dal Giudice Delegato si evince che quest’ultimo ha rigettato l’istanza del terzo sulla base del parere negativo reso dal Curatore, il quale ha ritenuto che il terzo, avendo manifestato l’intenzione di produrre la documentazione richiesta nell’ambito di un giudizio civile, avrebbe dovuto formulare una istanza al giudice di quest’ultimo giudizio (il riferimento è probabilmente all’istanza 210 c.p.c.).

Le motivazioni del curatore, riprese anche dal giudice delegato, sarebbero condivisibili solamente se la documentazione richiesta dal terzo servisse effettivamente per provare un credito nell’ambito del procedimento di accertamento al passivo della procedura fallimentare; in tal caso, infatti, il ricorso all’art. 90 L.F. dovrebbe considerarsi alla stregua di un “aggiramento” delle regole sui mezzi istruttori (tra cui, per l’appunto, rientra l’istanza 210 c.p.c.) applicabili anche al procedimento di accertamento del passivo.

Se così non fosse, però, il provvedimento del giudice delegato non può essere condiviso.

La richiesta del terzo, laddove sorretta da adeguata motivazione, avrebbe dovuto trovare accoglimento da parte del giudice delegato. Pertanto, potrebbe essere opportuno ripresentare l’istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 90 L.F. e, laddove venisse ancora respinta, procedere con il reclamo ai sensi dell’art. 26 L.F. (non si può procedere con il reclamo dell’istanza rigettata dal giudice delegato, in quanto sono già trascorsi i termini previsti dal menzionato art. 26).