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Articolo 89 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio

Dispositivo dell'art. 89 Legge fallimentare

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi (1). Gli elenchi sono depositati in cancelleria (2).

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito (3), ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Note

(1) Il secondo elenco previsto dalla norma vede i nomi di chi - potenzialmente - potrebbe presentare contro il fallito domande di rivendica, restituzione o separazione dei beni inventariati ai sensi dell'art. 103 della l. fall.
(2) Comma modificato dal d.lgs. 5/2006 e poi così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(3) E' generalmente consentito al curatore di venire meno a questo obbligo laddove la contabilità dell'impresa sia talmente irregolare da non consentire una ricostruzione esatta della situazione.

Ratio Legis

L'articolo prevede alcuni tra i compiti più di delicati del curatore, in particolare la redazione dell'elenco dei creditori, spesso non agevole laddove l'imprenditore non abbia tenuto con cura le scritture contabili.

Massime relative all'art. 89 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9552/1992

In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, il curatore, allorché forma l'elenco dei creditori e, successivamente, partecipa alla verifica dei crediti, si trova non nella posizione di terzietà propria dei soggetti considerati dall'art. 2704 c.c., ai fini della determinazione dei limiti di opponibilità ad essi delle scritture private delle quali non sia autenticata la sottoscrizione, ma in quella che è propria degli ausiliari del giudice, onde non si pone, rispetto ad esso, alcuna questione di «opponibilità» in senso tecnico di scritture del tipo suddetto, alle quali il creditore istante per l'ammissione al passivo abbia affidato la dimostrazione del suo credito, con la conseguenza che al curatore stesso è dato non già eccepire l'inopponibilità per mancanza di data certa nel senso proprio del citato art. 2704 c.c. e cioè con effetto esclusivo della stessa possibilità di presentazione della scrittura agli organi fallimentari, bensì contestare soltanto la «verità» della data risultante dal documento o il documento stesso, così onerando l'istante della dimostrazione (con qualunque mezzo) che questo è stato firmato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, dovendosi escludere nel sistema del diritto concorsuale l'esclusiva incidenza della normativa dell'art. 2704 c.c. per la prova della data del documento del credito da ammettersi.

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