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Articolo 81 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Contratto di appalto

Dispositivo dell'art. 81 Legge fallimentare

(1) Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie (2).

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto (3). Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) E' necessaria da parte del curatore una manifestazione di volontà espressa in una dichiarazione unilaterale recettizia.
Si noti che con la riforma del 2006 si è richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori (artt. 40-41) anziché quella del giudice delegato; inoltre, è stato aumentato il termine da venti a sessanta giorni.
(3) Fino al 2006, non era prevista la possibilità di proseguire il rapporto, probabilmente in applicazione analogica dell'art. 1674 del c.c.

Ratio Legis

La norma tiene in considerazione il fatto che il fallimento di una delle parti del contratto di appalto ne fa venire meno la causa, in quanto l'appaltatore fallito non potrebbe comunque proseguire l'opera e l'appaltante decotto non potrebbe provvedere al regolare pagamento delle opere.

Massime relative all'art. 81 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 21599/2010

In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore "in bonis", non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 c.c., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 legge fall.) rileva un evento di natura personale.

Cass. civ. n. 7203/1999

L'automatico scioglimento del contratto d'appalto rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione di fallimento destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo escludersi un'automatica reviviscenza del contratto originario.

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Consulenze legali
relative all'articolo 81 Legge fallimentare

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Francesco C. chiede
giovedì 14/12/2017 - Lazio
“Salve,
devo stralciare dal bilancio una posta debitoria relativa a 2 fatture per servizi di guardiania effettuati nel 2011 a mio favore. La società appaltatrice del servizio è nelle more fallita.Preciso che non è intervenuto alcun formale atto di recesso.
Desidero sapere in quanto tempo si prescrivono gli obblighi solutori del committente e quindi se il curatore fallimentare può rivendicare oggi alcunchè. La disciplina di riferimento dovrebbe essere il1677cc,ma non rinvengo riferimenti alla prescrizione.
Saluti”
Consulenza legale i 19/12/2017
La risposta alla domanda che si pone va rinvenuta nelle norme dettate dal codice civile in materia di prescrizione, in particolare agli articoli dal 2946 al 2963 c.c.
Diversi sono i termini di prescrizione previsti da tali norme, ed al fine di individuare il termine correttamente applicabile, occorre cercare di stabile qual è la disciplina a cui va assoggettato il contratto in esame.

Corretto è il riferimento all’art. 1677 c.c., il quale ai nostri fini risulta utile per la parte in cui dispone che, se l’appalto ha ad oggetto la prestazione di servizi (quale appunto il servizio di guardiania), si applicano, in quanto compatibili, anche le norme dettate in materia di contratto di somministrazione, ossia gli artt. 1569 e ss c.c.

Analizzando la disciplina di tale contratto, ci si può rendere conto del fatto che ciò che lo caratterizza è la circostanza che le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo dunque un rapporto di durata.

E’ proprio tale caratteristica che determina l’applicazione della prescrizione breve sancita dall’art. 2948, n. 4, del Codice Civile; in particolare, a norma di tale disposizione, “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Orbene, non è revocabile in dubbio che il pagamento dei corrispettivi dovuti in virtù di un contratto di appalto per la fornitura/somministrazione del servizio di guardiania sia certamente soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4,Cod.Civ., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo, che diventa esigibile solo alle scadenze convenute.

Infatti, l'esistenza della causa debendi a carattere continuativo non è sufficiente ad escludere la decorrenza della prescrizione per le singole prestazioni dovute, ogni qualvolta le stesse abbiano carattere periodico, ed il relativo diritto possa quindi essere fatto valere dal creditore fin dal momento della relativa scadenza, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto con la controparte.

Ciò comporta che quella posta debitoria potrà essere stralciata dal bilancio della propria società e che qualunque richiesta di pagamento dovesse essere avanzata, in quanto relativa a forniture di servizi effettuate più di 5 anni prima, sarà da considerarsi illegittima e come tale potrà e dovrà essere contestata.

Ovviamente, tale conclusione presuppone che nel frattempo non sia intervenuto alcun atto interruttivo, quale può essere l’invio di una semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui si sollecita il pagamento della fattura.

Per quanto concerne infine gli effetti del fallimento dell’impresa appaltatrice sul contratto per servizi di guardiania, trova applicazione la norma di cui all’art. 81 della Legge fallimentare, il quale prevede l’automatico scioglimento del contratto di appalto (quindi a prescindere da alcun formale atto di recesso) se il curatore non si avvale della facoltà prevista da tale norma, ovvero se entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento non dichiara di voler subentrare nel rapporto (a tal fine occorrerà la preventiva autorizzazione del comitato dei creditori, accompagnata dall’offerta di idonee garanzie).