Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4439 del 7 luglio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La messa in liquidazione di un ente pubblico, secondo la procedura prevista dalla L. 4 dicembre 1956 n. 1404 e per ragioni diverse dall'incapienza del suo patrimonio (nella specie, ente «Gioventł Italiana», a seguito della soppressione disposta dalla L. 18 novembre 1975 n. 764), non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell'ente medesimo, anche in considerazione dell'inapplicabilitą dell'art. 55 della legge fallimentare nell'ambito di procedure liquidatorie che prescindono da una situazione d'insolvenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.