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Articolo 51 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

Dispositivo dell'art. 51 Legge fallimentare

(1) Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento [16] nessuna azione individuale esecutiva o cautelare (2), anche per crediti maturati durante il fallimento (3), può essere iniziata o proseguita (4) sui beni compresi nel fallimento [46].

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) La riforma del 2006 ha aggiunto al novero delle azioni individuali vietate anche quelle cautelari, recependo un orientamento giurisprudenziale che già da tempo escludeva la possibilità per il singolo creditore di chiedere un sequestro conservativo sul patrimonio del fallito.
(3) Non sono ammesse azioni esecutive individuali nemmeno in relazione a crediti prededucibili.
(4) L'eventuale azione iniziata verrà dichiarata inammissibile e quella proseguita improcedibile (v. art. 107 della l. fall.).

Ratio Legis

La norma trova il suo fondamento nel principio della concorsualità dei creditori.

Massime relative all'art. 51 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 28/2009

Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "debitor debitoris", ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., è del tutto autonomo dal processo esecutivo nel quale si sia innestato. Ne consegue, da un lato, che il fallimento del debitore esecutato non è ostativo alla prosecuzione del suddetto giudizio di accertamento e, dall'altro, che unico soggetto eventualmente legittimato ad opporsi alla prosecuzione è il curatore del fallimento del debitore esecutato, e non il terzo debitor debitoris, il cui obbligo sia in discussione.

Cass. civ. n. 23572/2004

L'art. 42 del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (applicabile ratione temporis pur essendo stato abrogato dal testo unico 1 settembre 1993, n. 385, a far data dal 1 gennaio 1994), la cui applicazione è fatta salva dall'art. 51 della legge fallimentare, nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito, senza che l'assegnazione e il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia configurabile l'obbligo dell'istituto procedente di rimettere immediatamente e incondizionatamente la somma ricevuta al curatore. Peraltro, poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario — concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo — apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 della legge fallimentare, e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto è risultato, in tutto o in parte, incapiente.

Cass. civ. n. 14003/2004

In materia di esecuzione immobiliare, le disposizioni in tema di credito fondiario di cui al R.D. n. 646 del 1905 - ancora vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 175 del 1991, abrogata solo a far data dal 1 gennaio 1994 dal T.U. di cui al D.P.R. n. 385 del 1993 - le quali prevedono che, per i prestiti concessi in base a detta legge, l'azione esecutiva individuale possa essere iniziata o proseguita dall'istituto di credito fondiario anche durante il fallimento del debitore, con la distribuzione del ricavato secondo le regole proprie di detta esecuzione, hanno natura di norme eccezionali, in quanto attribuiscono alcuni cc.dd. privilegi processuali a favore degli istituti di credito fondiario, in considerazione della natura del credito e del creditore, allo scopo di tutelare il sistema di formazione e di funzionamento del credito fondiario. Pertanto, siffatti privilegi processuali non spettano al cessionario del credito vantato dall'istituto di credito fondiario, il quale, nel caso in cui, essendosi reso altresì aggiudicatario del bene, intenda esercitare la facoltà di compensare il proprio credito con il prezzo di aggiudicazione ex art. 585, secondo comma, c.p.c., ciò può fare esclusivamente qualora abbia provveduto a far previamente annotare la cessione del credito e l'ipoteca, in quanto l'annotazione ha efficacia costitutiva e, conseguentemente, il trasferimento dell'ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto il creditore munito di prelazione è inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, in mancanza dell'annotazione della surrogazione.

Cass. civ. n. 5323/2003

Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato dell'universalità oggettiva (secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore) e soggettiva (in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. 51 e 52 legge fall. - resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore.

Cass. civ. n. 17109/2002

In tema di fallimento, il divieto di esecuzioni individuali sancito dall'art. 51 della legge fall. (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce alla oggettiva validità dell'atto di pignoramento in sé, riflettendo, per converso, l'opponibilità di esso al fallimento, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia è il curatore, in costanza di procedura fallimentare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così esclusa la nullità di un'azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore con notifica dell'atto di cui all'art. 555 c.p.c. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, ma prima della scadenza del termine per il relativo reclamo).

Cass. civ. n. 7178/2002

La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. Da ciò consegue, fra l'altro, che, nell'ipotesi in cui la domanda, tesa ad accertare detta condizione risolutiva, sia formulata, con riguardo all'inadempimento del contraente il quale sia stato dichiarato fallito, attraverso la domanda di ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, la relativa azione soggiace alla regola del concorso formale sancita nell'art. 51 della legge fallimentare, e deve essere dichiarata improponibile.

Cass. civ. n. 7110/2001

L'improcedibilità del giudizio di convalida del sequestro conservativo che deriva come effetto dalla dichiarazione di fallimento in ragione del divieto posto dall'art. 51 L. fall., non determina anche, nel medesimo giudizio di convalida, la liberazione della fideiussione che sia stata prestata, in luogo della cauzione, al fine di far conseguire al debitore principale la revoca del sequestro ex art. 684 c.p.c., atteso che la fideiussione dà vita ad un rapporto con un soggetto terzo ed estraneo al giudizio di convalida, il fideiussore, la cui obbligazione è regolata dal tenore del contratto che ne costituisce la autonoma fonte, potendo la eventuale controversia sulla sorte di tale rapporto di garanzia a seguito della mancata convalida del sequestro essere oggetto di un separato giudizio tra creditore e fideiussore.

Cass. civ. n. 2814/1991

La confisca obbligatoria del veicolo sorpreso a circolare senza la prescritta copertura assicurativa, ai sensi e dopo il decorso dei termini contemplati dall'art. 21 primo comma della L. 24 novembre 1981, n. 689, non trova ostacolo nella sopravvenienza di dichiarazione di fallimento del proprietario (rilevante ai diversi fini del credito per la sanzione pecuniaria, da farsi valere nell'ambito della procedura concorsuale), atteso che la confisca medesima non è parificabile ad un'azione esecutiva agli effetti dell'art. 51 della legge fallimentare, ma configura un provvedimento ablatorio, inerente al bene in sé (e validamente adottabile nei confronti del fallito anziché del curatore.

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