Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7178 del 16 maggio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di istanza di revocazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, regolata dall'art. 102 legge fall., non trovano applicazione le norme che disciplinano il procedimento di opposizione a stato a passivo previste negli artt. 98 e 99 della stessa legge che hanno carattere speciale, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni ordinarie contenute nel c.p.c. con riguardo sia al termine per la costituzione in giudizio del ricorrente che ai termini per proporre le impugnazioni.

(massima n. 2)

La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. Da ciò consegue, fra l'altro, che, nell'ipotesi in cui la domanda, tesa ad accertare detta condizione risolutiva, sia formulata, con riguardo all'inadempimento del contraente il quale sia stato dichiarato fallito, attraverso la domanda di ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, la relativa azione soggiace alla regola del concorso formale sancita nell'art. 51 della legge fallimentare, e deve essere dichiarata improponibile.

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